| (Deroga per alcune sperimentazioni).
1. Nei casi in cui la sospensione delle attività di
sperimentazione clinica comporti comprovati rischi per i
soggetti che si sottopongono ad essa o gravissimo ed
irreparabile danno per i risultati delle ricerche già
raggiunti, le sperimentazioni in atto sono autorizzate, anche
in deroga a quanto previsto dalla presente legge, per un
periodo non superiore a sei mesi, previa dichiarazione
notificata dal responsabile della sperimentazione al Ministro
della sanità, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere
l'attestazione dell'esistenza di una delle circostanze di cui
al medesimo comma 1, la sintesi delle ragioni che
giustifichino la prosecuzione della sperimentazione, nonché
l'indicazione del termine entro il quale la sperimentazione
clinica sarà portata a termine o potrà essere interrotta senza
pregiudizi per la salute del soggetto o per i risultati
scientifici da conseguire.
3. Il Ministro della sanità accerta tempestivamente la
veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 2 e, qualora
riscontri falsità nelle dichiarazioni o inesistenza di cause
giustificanti, ordina l'immediata interruzione della
sperimentazione clinica.
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