| 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la legge 20 febbraio 1985, n. 41, è abrogata e
cessa di avere efficacia il relativo regolamento di esecuzione
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo
1988, n. 200.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno determinati i
criteri e le procedure per il conferimento ai richiedenti del
patrocinio da parte dello Stato italiano ai sensi
dell'articolo 153 della Convenzione di cui all'articolo 1 per
i fini dell'articolo 4 dell'Annesso III alla Convenzione
stessa.
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