| 1. A decorrere dalla data data di entrata in vigore della
presente legge, la
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definizione della piattaforma continentale, di cui
all'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1967, n.
613, è da intendersi sostituita dalla definizione di cui
all'articolo 76 della Convenzione di cui all'articolo 1.
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