| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 1.000 milioni annui a decorrere dal
1995, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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