| (Sanzioni).
1. Chiunque svolga sperimentazione clinica sull'uomo non
essendo munito della necessaria autorizzazione è punito con
l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni e con l'arresto
da sei mesi a due anni.
2. Se dal fatto di cui al comma 1 derivano lesioni alla
persona, si applicano le pene di cui all'articolo 590 del
codice penale, aumentate della metà, ed il reato è
perseguibile d'ufficio.
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