| Onorevoli Colleghi! - La Comissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1337 con
l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del
Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 810), che
viene allegata.
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Allegato.
La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,
aperta alla firma a Montego Bay, Giamaica, il 10 dicembre
1982, costituisce uno dei più notevoli risultati della
attività di codificazione e di sviluppo progressivo del
diritto internazionale intrapresa dagli Stati nel quadro delle
Nazioni Unite. Frutto di un quindicennio di lavori
preparatori, che videro impegnati tutti gli Stati del mondo
nel quadro della Terza conferenza delle Nazioni Unite sul
diritto del mare, la Convenzione è un codice completo che
abbraccia la regolamentazione dei comportamenti degli Stati
sui mari e gli oceani, lo sfruttamento delle risorse e la
salvaguardia dell'ambiente naturale di tali mari ed oceani.
Fornendo una guida giuridica sicura su tali materie essa
contribuirà grandemente a ridurre i contrasti tra Stati
relativi alle attività marittime e a incanalarli, ove
dovessero comunque sorgere, nella direzione della soluzione
pacifica e non in quella dell'uso della forza.
La Convenzione non sorge sul vuoto. Nel 1958 erano state
adottate, in una precedente Conferenza delle Nazioni Unite
tenutasi a Ginevra, quattro convenzioni, relative
rispettivamente all'alto mare, al mare territoriale e alla
zona contigua, alla piattaforma continentale e alla pesca e
preservazione delle risorse biologiche del mare. L'Italia
aveva ratificato le prime due e seguito, nella sua
legislazione, quella sulla piattaforma continentale. Le
convenzioni di Ginevra peraltro riflettevano una situazione
del mondo assai diversa da quella odierna. La comunità
internazionale era formata da una sessantina di Stati e ancora
esistevano gli imperi coloniali. La tecnologia della ricerca
petrolifera marina era appena agli inizi e non si registravano
ancora soverchie preoccupazioni per la salvaguardia del
patrimonio ittico mondiale o per la preservazione
dell'ambiente marino. Era pertanto comprensibile che le
convenzioni del 1958 vedessero il trasporto e la comunicazione
come la principale utilizzazione del mare e disegnassero,
sulla scorta del diritto consuetudinario, un regime giuridico
dei mari basato sul principio della libertà dell'alto mare,
cui facevano solo eccezione la sovranità dello Stato costiero
su un mare territoriale di ridotte dimensioni (la stessa
misura massima di 12 miglia non potè essere formalmente
inserita nelle convenzioni di Ginevra!) e i poteri sovrani, ma
funzionali allo sfruttamento delle risorse minerarie, sulla
piattaforma continentale.
Il processo di codificazione del 1958 era appena
completato, che già molti dei suoi princìpi basilari
iniziarono a essere vigorosamente contestati in quanto
inadeguati di fronte alle nuove esigenze della società
internazionale. Tali esigenze derivavano da profonde
trasformazioni della società stessa:
trasformazioni politiche, coll'accedere
all'indipendenza di popoli già sottoposti a dominazione
coloniale;
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trasformazioni economiche, derivanti dall'accrescersi
delle esigenze energetiche e nutrizionali e con la conseguente
maggiore attenzione ai mari e ai fondi marini come fonti di
petrolio e gas naturale oltre che di risorse di pesca;
trasformazioni tecnologiche, derivanti dal divenire
possibile lo sfruttamento delle risorse petrolifere sulla
piattaforma continentale a distanze e profondità prima
impensabili, e dall'emergere di prospettive di nuove
utilizzazioni economiche dei mari come lo sfruttamento del
differenziale di temperatura tra le acque superficiali e le
acque profonde o l'estrazione dei noduli polimetallici degli
abissi marini;
trasformazioni culturali, consistenti nella presa di
coscienza della necessità di preservare l'ambiente marino
dall'inquinamento e dal depauperamento delle sue risorse
viventi.
I 320 articoli della Convenzione, cui si devono
aggiungere quelli contenuti nei nove allegati, costituiscono
un riconoscimento delle nuove esigenze ed al tempo stesso una
garanzia della salvaguardia delle tradizionali esigenze di
libertà dei mari di cui sono portatrici le grandi e medie
potenze marittime.
La Convenzione riconcilia infatti tali esigenze e tali
interessi per mezzo di una assai complessa regolamentazione i
cui pilastri fondamentali sono i seguenti:
1) riconoscimento degli interessi degli Stati costieri
attraverso un'ampia espansione dei loro poteri sui mari
adiacenti, in particolare attraverso la nuova istituzione
della zona economica esclusiva di 200 miglia;
2) il riconoscimento degli interessi collettivi alla
preservazione dell'ambiente marino e allo sfruttamento di
talune risorse minerarie dei fondi marini al di là della
giurisdizione nazionale;
3) la salvaguardia degli interessi tradizionali alla
libertà di movimento e di comunicazione;
4) la garanzia del mantenimento di tale equilibrio tra
contrapposte esigenze con la previsione di un complesso e in
parte innovativo sistema di soluzione delle controversie, che
fornisce un controllo giurisdizionale della corretta
applicazione del testo convenzionale.
* * *
Venendo a una più dettagliata considerazione del
contenuto della Convenzione, si passano ora in rassegna le
diciassette parti in cui essa si articola, limitandosi alle
più interessanti novità introdotte.
La parte I contiene un articolo di definizioni.
La Parte II si occupa del mare territoriale e della zona
contingua. Vanno notati: la fissazione in 12 miglia
(corrispondente a quanto già previsto fin dal 1974 nella
legislazione italiana) della sua ampiezza massima; una
regolamentazione dettagliata dei requisiti del "passaggio
inoffensivo" delle navi straniere; e, per quanto attiene alla
zona contigua, la possibilità di fissarne l'ampiezza in 24
miglia.
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La parte III riguarda gli stretti utilizzati per la
navigazione internazionale. Vi si introduce il nuovo principio
del "passaggio in transito" comprendente il diritto di
sorvolo. Esso corrisponde alle esigenze della NATO ed è più
liberale del principio del passaggio inoffensivo non
sospensibile secondo la vigente convenzione di Ginevra. Per
stretti che consentano una rotta alternativa e che si trovino
tra uno Stato e un'isola sotto la sua stessa sovranità permane
però tale ultimo principio: si tratta, tra l'altro, del caso
dello stretto di Messina, e l'eccezione (comunemente indicata
come "eccezione di Messina") così apportata al passaggio in
transito è uno dei risultati positivi ottenuti dalla nostra
delegazione nei negoziati.
La parte IV, intitolata agli Stati arcipelagici,
costituisce una delle novità assolute della Convenzione. Le
disposizioni ivi comprese consentono agli Stati costituiti
esclusivamente da isole e presentanti determinati requisiti di
tracciare una linea di base retta intorno all'arcipelago e di
misurare le loro zone marittime a partire da essa. I
principali beneficiari sono Indonesia, Filippine ed altri
Stati del Pacifico. Nessuno Stato europeo (Gran Bretagna,
Islanda) o del Mediterraneo (Malta, Cipro) potrà invece
approfittare di tale regolamentazione, che in mari ristretti
avrebbe potuto dar luogo a non pochi inconvenienti.
Nella parte V si disciplina l'istituto che maggiormente
caratterizza la Convenzione: la zona economica esclusiva.
Trattasi di una zona di mare adiacente alla costa, la cui
estensione massima è fissata in duecento miglia, e sulla quale
si riconoscono allo Stato costiero poteri sovrani per tutto
quanto riguarda lo sfruttamento e la gestione delle risorse e
le altre attività economiche, la salvaguardia dell'ambiente
marino, la ricerca scientifica. Sono fatte però salve le
libertà, tradizionalmente riconosciute in alto mare, di
navigazione, di sorvolo, di posa di cavi e condotte e relative
ad altre attività connesse con le suddette. Ovviamente, come
emerge dalla dettagliata regolamentazione in materia, la
tradizionale libertà di pesca non vale più nella zona
economica ove i diritti sovrani dello Stato costiero sono
bilanciati solo dal dovere di consentire ad altri Stati
l'accesso al surplus, cioè alla quantità di pesce che
può essere sfruttata compatibilmente con l'utilizzazione
ottimale delle risorse e che lo Stato costiero non sfrutta
direttamente.
La parte VI riguarda la piattaforma continentale. Il
principale elemento di novità sta nella definizione della
stessa. Abbandonando il criterio dell'isobata dei 200 metri,
combinato alla sfruttabilità contenuto nella Convenzione di
Ginevra, la Convenzione fa coincidere l'estensione della
piattaforma con quella della zona economica, ammettendo
altresì un'estensione superiore alle 200 miglia (ma mai
superiore alle 350) ove particolari situazioni geologiche lo
rendano possibile.
Va notato che le parti V e VI contengono due identici
articoli relativi alla delimitazione rispettivamente della
zona economica e della piattaforma continentale tra Stati le
cui coste si fronteggiano o sono adiacenti. Tali articoli (74
e 83) abbandonano ogni menzione del criterio di equidistanza
(accolto, facendo però salve le circostanze speciali, dalla
Convenzione di Ginevra sulla piattaforma continentale)
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per adottare quello, utilizzato in numerose pronunce della
Corte internazionale di Giustizia, della soluzione equa.
La parte VII è intitolata all'alto mare. In essa, oltre a
riprendere con qualche aggiornamento i princìpi relativi alle
libertà dell'alto mare e alle sue eccezioni (diritto di
inseguimento, pirateria eccetera) della Convenzione di Ginevra
sull'alto mare, si regolamenta il diritto di battere bandiera
e la pesca in alto mare.
La parte VIII sul regime delle isole consta di un solo
articolo che prevede che le isole abbiano le stesse zone
marittime dei continenti, salvo quando si tratti di semplici
scogli, per i quali si ammette solo il diritto al mare
territoriale.
La parte IX, intitolata ai mari chiusi e semi-chiusi
introduce tale nozione (che include tra l'altro il
Mediterraneo, l'Adriatico, l'Egeo, il mare dei Caraibi ecc.)
ma senza trarne altra conseguenza che un incitamento alla
cooperazione tra gli Stati rivieraschi in materia di pesca, di
preservazione dell'ambiente, di ricerca scientifica.
La parte X riguarda il diritto di accesso al mare degli
Stati senza litorale.
La parte XI (cui si collegano gli allegati III e IV)
riguarda la Zona internazionale dei fondi marini. Si tratta
dell'insieme di disposizioni che ha dato luogo alle maggiori
discussioni e contrasti, sia durante i negoziati sia dopo il
1982, e che ha fatto sì che i principali Stati
industrializzati, sotto la leadership degli Stati Uniti, non
abbiano per oltre un decennio ritenuto di divenire parte alla
Convenzione quale formulata ed abbiano sostenuto la necessità
che tale parte fosse profondamente emendata. Ciò è avvenuto
con l'Accordo applicativo della Parte XI del 29 luglio 1994.
Come si legge in un recentissimo documento della Comunità
Europea, "i difetti e le manchevolezze del regime minerario
sottomarino che la Comunità (e, si può aggiungere, i suoi
Stati membri, Italia compresa) aveva criticato... sono stati
eliminati... L'Accordo ha reso la Convenzione "universalmente
accettabile". Esso riflette in larga misura le posizioni più
volte espresse dalla Comunità e dai suoi Stati membri".
La Parte XI, nella sua originaria formulazione,
proclamati i fondi marini al di là dei limiti della
giurisdizione nazionale e le loro risorse "patrimonio comune
dell'umanità", prevedeva un macchinoso sistema di sfruttamento
dei "noduli polimetallici" trovantisi in alcune zone degli
abissi marini. Tale sistema era basato su una completamente
nuova istituzione internazionale, l'Autorità internazionale
dei fondi marini, dotata anche di un braccio operativo,
l'Impresa, e su un regime di sfruttamento basato sulla
concorrenza tra entità statali pubbliche o private, nazionali
o multi-nazionali, e la suddetta Impresa internazionale. Il
meccanismo era stato concepito pensando ad un imminente inizio
di attività su numerosi siti minerari e sotto l'evidente
influenza di concetti in voga negli anni settanta, come il
"nuovo ordine economico internazionale". Inaccettabili per gli
Stati direttamente impegnati nell'avvio della attività
mineraria sottomarina (tra
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cui l'Italia, che, tramite una impresa ENI, detiene il 25 per
cento del consorzio multinazionale americano OMA - Ocean
Mining Associates) erano i pesanti costi posti a carico degli
Stati e delle imprese e la non meno pesante struttura
burocratica con i suoi "lacci e laccioli", struttura che per
di più faceva capo a una organizzazione in cui gli Stati
industrializzati potevano facilmente essere posti in
minoranza.
I surricordati e più che legittimi motivi di opposizione
sono stati eliminati, come già sottolineato, con l'Accordo
applicativo della Parte XI del 29 luglio 1994. Esso è il
frutto di oltre un decennio di attivo impegno diplomatico cui
l'Italia ha partecipato molto intensamente. In esso si può
vedere non solo una vittoria degli Stati industrializzati, che
hanno eliminato la bardatura dirigistica prima esistente, ma
anche una prova di maturità e di buon senso degli Stati in via
di sviluppo che hanno preso atto delle nuove circostanze
politiche ed economiche degli anni novanta. Con tale accordo
si prevede che la Autorità internazionale dei fondi marini
venga creata solo in modo graduale, in relazione alle
effettive necessità, e minimizzandone i costi per gli Stati
membri. Cade infatti il costoso impegno di finanziare un sito
minerario della impresa internazionale e si mira a mantenere i
costi di funzionamento della Autorità - almeno fintantoché non
vi sia reale attività mineraria - nei limiti di quanto già
oggi spendono le Nazioni Unite per le varie riunioni in
materia (specialmente la Commissione preparatoria della
Autorità dei fondi marini, che cesserà le attività col nascere
dell'Autorità medesima). Si prevede poi che gli Stati
industrializzati non si possano vedere imporre nel Consiglio
dell'Autorità decisioni che essi ritengono contrarie ai loro
interessi. Infine si eliminano discipline dettagliate e
irrealistiche in materie come le politiche di produzione, il
trasferimento della tecnologia, il regime fiscale dei
contratti, sostituendole con snelle indicazioni di
principio.
L'accordo applicativo prevale sulla Parte XI, che
pertanto deve ritenersi emendata in tutte le disposizioni che
si trovino in contrasto coll'accordo stesso. A partire dal 29
luglio 1994 ogni ratifica della Convenzione potrà avvenire
solo congiuntamente alla ratifica dell'accordo applicativo.
In occasione della firma dell'accordo applicativo del 29
luglio 1994 il governo italiano, in ossequio alle prerogative
del Parlamento, ha riservato la propria posizione
sull'esecuzione provvisoria dell'accordo stesso richiesta dai
contraenti, qualora, entro il 16 novembre prossimo venturo non
siano completate le procedure nazionali di ratifica, che,
pertanto, hanno carattere di urgenza.
La parte XII riguarda la protezione e la preservazione
dell'ambiente marino. Questa parte, la cui importanza è stata
ribadita anche di recente nella Conferenza di Rio su ambiente
e sviluppo del 1992, codifica una serie di princìpi generali
del diritto dell'ambiente, nelle loro applicazioni
all'ambiente marino. Essa stabilisce poi una serie di regole
di competenza - in materia di legislazione e di applicazione
concreta - per varie categorie di Stati (costieri, della
bandiera, del luogo di carico) per varie categorie di
inquinamento (da terra, da navi, da sfruttamento dei fondi
marini, da scarichi ecc.) nelle varie zone marittime (mare
territoriale, zona economica, alto mare). Nell'insieme
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questa parte ottiene un delicato punto di equilibrio tra le
esigenze della salvaguardia dell'ambiente marino e quelle
della navigazione. La parte XII funziona anche da
convenzione-quadro per tutte le altre numerose convezioni
regionali, o specifiche per materia, che si occupano di
protezione dell'ambiente marino.
La ricerca scientifica marina è oggetto della parte XIII.
In essa si prevedono in dettaglio le procedure da seguire per
condurre ricerca scientifica nelle acque appartenenti ad altri
Stati, cercando di trovare un punto di equilibrio tra le
esigenze di libertà proprie della scienza e quelle di
sovranità proprie degli Stati costieri.
Nella parte XIV si dettano alcune, in verità abbastanza
generiche, disposizioni in materia di sviluppo e trasferimento
della tecnologia marina.
La parte XV - da leggere congiuntamente agli allegati da
V a VIII - riguarda la soluzione delle controversie. Vi si
prevede l'obbligo di sottoporre a soluzione obbligatoria, da
parte di un giudice o un arbitro, un ampio gruppo di
controversie che possono insorgere nell'applicazione e
nell'interpretazione della Convenzione. Sono eccettuate da
tale obbligo le controversie relative all'esercizio da parte
dello Stato costiero dei suoi poteri sovrani, salvo i casi in
cui si sostenga la violazione delle libertà degli altri Stati
in tali zone o di norme internazionali per la protezione
dell'ambiente marino. Gli Stati parte possono, con apposita
dichiarazione, dare la preferenza o alla Corte internazionale
di giustizia, o a un istituendo Tribunale internazionale del
diritto del mare, o all'arbitrato. Qualora le parti in lite
abbiano dato preferenze divergenti, si ricorrerà
all'arbitrato.
Il Tribunale internazionale del diritto del mare è,
accanto all'Autorità dei fondi marini, la seconda istituzione
che verrà creata a seguito della Convenzione. Esso avrà sede
ad Amburgo e sarà composto di 21 giudici. Esso sarà dotato,
tra l'altro, di una "sezione dei fondi marini" competente in
materia di sfruttamento minerario dei medesimi, cui potranno
accedere non solo Stati, ma anche parti private. Esso sarà
inoltre competente per una procedura sommaria di rilascio
rapido di navi fermate o sequestrate.
La parte XVI comprende talune disposizioni generali. Tra
di esse va ricordato l'articolo 303 che consente allo stato
costiero di sottoporre al proprio controllo la rimozione di
oggetti storici e archeologici in una zona di 24 miglia,
corrispondente pertanto nella estensione alla zona contigua
quale definita nella parte II della Convenzione.
Infine, la parte XVII contiene le clausole finali.
Notevole è la previsione che le organizzazioni internazionali
cui sono stati trasferiti poteri sulle materie oggetto della
Convenzione possano divenire parte della stessa. Tale
previsione, sviluppata in dettaglio nell'allegato IX, riguarda
fondamentalmente la Comunità europea, che ha, come noto,
competenze esclusive in tema di pesca e competenze concorrenti
su varie altre materie tra cui la protezione dell'ambiente.
Secondo l'allegato IX, la Comunità potrà ratificare la
Convenzione quando la maggioranza degli Stati membri l'avrà
fatto.
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* * *
Con la ratifica della Convenzione e dell'Accordo
applicativo l'Italia sarà parte di una normativa
internazionale corrispondente alle moderne tendenze evolutive
del diritto del mare e che - già ratificata oggi da oltre
sessanta Stati - si prevede in un prossimo futuro varrà per la
grandissima maggioranza degli Stati del mondo.
Nelle sue grandi linee la normativa contenuta nella
Convenzione già corrisponde oggi al diritto consuetudinario:
ciò è vero in particolare, secondo quanto affermato tra
l'altro dalla Corte internazionale di giustizia, per
l'istituzione della zona economica esclusiva. L'interesse ad
adottare norme scritte contenute in questa Convenzione è
peraltro evidente.
In primo luogo, la Convenzione del 1982 prevarrà sulle
Convenzioni di Ginevra del 1958, mettendo fine a una
situazione di incertezza dovuta all'evidente superamento di
queste Convenzioni, due delle quali pure, per quanto ci
riguarda, continuano finora a essere vincolanti.
In secondo luogo, definendo in termini precisi le regole
in base alle quali è ammessa l'espansione dei poteri degli
Stati costieri, la Convenzione pone a tale espansione anche
dei limiti precisi (per esempio il limite di 200 miglia per la
zona economica, il limite di 12 miglia per il mare
territoriale). Tali limiti sono particolarmente rilevanti come
freno alla giurisdizione cosiddetta strisciante (creeping
jurisdiction) con cui molti Stati tendono ad ampliare i
loro poteri sul mare oltre il ragionevole. Di tali tendenze si
sono avuti anche esempi recentissimi. Divenendo parti alla
Convenzione, l'Italia, e gli altri Stati marittimi, avranno a
disposizione uno strumento giuridico preciso in base a cui far
valere delle pretese contro tali tendenze.
A ciò si aggiunga, in terzo luogo, la presenza di un
sistema di soluzione delle controversie che dà sostanziali
garanzie di poter sottoporre le più importanti questioni di
interpretazione della Convenzione a un giudice o a un arbitro.
In quarto luogo, la partecipazione all'Autorità internazionale
dei fondi marini, nella sua struttura ora adeguata alle
esigenze dei paesi industrializzati tramite l'Accordo di
applicazione della parte XI, garantisce al summenzionato
consorzio internazionale di cui fa parte un'impresa italiana,
di fare valere le sue pretese a un sito minerario sottomarino
senza timore di contestazione ed, anzi, col pieno
riconoscimento della Comunità internazionale. L'Italia ha
inoltre buone prospettive di potere partecipare agli organi
decisionali più importanti dell'Autorità.
Infine, non si può trascurare che la Convenzione consente
anche all'Italia espansioni dei suoi poteri sulle zone
marittime adiacenti alle sue coste. In particolare potrà,
quando ed ove lo si ritenga opportuno, istituirsi una zona
contigua di 24 miglia nella quale si potranno esercitare anche
competenze in materia di protezione del patrimonio
archeologico sommerso. Si potrà inoltre - salvo il tracciare i
necessari confini con i nostri vicini - pensare
all'istituzione di una zona economica, o eventualmente di una
zona in cui si eserciterebbero solo alcuni dei poteri previsti
per tale zona (per esempio, in tema di protezione
dell'ambiente, come si sta facendo nel mare del Nord).
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In conclusione, la partecipazione alla Convenzione
congiuntamente all'Accordo applicativo consentirà all'Italia
di utilizzare la normativa più moderna su una tematica per noi
importante in vista delle nostre tradizioni marittime e
dell'ampio sviluppo delle nostre coste. Tale normativa
corrisponde ai nostri interessi ed incontra il favore dei
nostri partners comunitari, dei nostri alleati
occidentali e della comunità internazionale nel suo
insieme.
Con il presente disegno di legge, si provvede a
ratificare la Convenzione con alcune norme di adeguamento
dell'ordinamento interno e di copertura finanziaria degli
oneri derivanti dall'apporto italiano alle spese di
finanziamento degli organi previsti dalla Convenzione
stessa.
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