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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15600
DDL1337-0002
Relazione Camera n. 1337-A (DDL12-1337-A)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1337A. TESTIPDL
...C1337A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC1337A ZZ12 ZZRL ZZRM
    Onorevoli  Colleghi! - La Comissione affari esteri e
  comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1337 con
  l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del
  Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
  presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 810), che
  viene allegata.
 
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                                                     Allegato.
      La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,
  aperta alla firma a Montego Bay, Giamaica, il 10 dicembre
  1982, costituisce uno dei più notevoli risultati della
  attività di codificazione e di sviluppo progressivo del
  diritto internazionale intrapresa dagli Stati nel quadro delle
  Nazioni Unite.  Frutto di un quindicennio di lavori
  preparatori, che videro impegnati tutti gli Stati del mondo
  nel quadro della Terza conferenza delle Nazioni Unite sul
  diritto del mare, la Convenzione è un codice completo che
  abbraccia la regolamentazione dei comportamenti degli Stati
  sui mari e gli oceani, lo sfruttamento delle risorse e la
  salvaguardia dell'ambiente naturale di tali mari ed oceani.
  Fornendo una guida giuridica sicura su tali materie essa
  contribuirà grandemente a ridurre i contrasti tra Stati
  relativi alle attività marittime e a incanalarli, ove
  dovessero comunque sorgere, nella direzione della soluzione
  pacifica e non in quella dell'uso della forza.
      La Convenzione non sorge sul vuoto.  Nel 1958 erano state
  adottate, in una precedente Conferenza delle Nazioni Unite
  tenutasi a Ginevra, quattro convenzioni, relative
  rispettivamente all'alto mare, al mare territoriale e alla
  zona contigua, alla piattaforma continentale e alla pesca e
  preservazione delle risorse biologiche del mare.  L'Italia
  aveva ratificato le prime due e seguito, nella sua
  legislazione, quella sulla piattaforma continentale.  Le
  convenzioni di Ginevra peraltro riflettevano una situazione
  del mondo assai diversa da quella odierna.  La comunità
  internazionale era formata da una sessantina di Stati e ancora
  esistevano gli imperi coloniali.  La tecnologia della ricerca
  petrolifera marina era appena agli inizi e non si registravano
  ancora soverchie preoccupazioni per la salvaguardia del
  patrimonio ittico mondiale o per la preservazione
  dell'ambiente marino.  Era pertanto comprensibile che le
  convenzioni del 1958 vedessero il trasporto e la comunicazione
  come la principale utilizzazione del mare e disegnassero,
  sulla scorta del diritto consuetudinario, un regime giuridico
  dei mari basato sul principio della libertà dell'alto mare,
  cui facevano solo eccezione la sovranità dello Stato costiero
  su un mare territoriale di ridotte dimensioni (la stessa
  misura massima di 12 miglia non potè essere formalmente
  inserita nelle convenzioni di Ginevra!) e i poteri sovrani, ma
  funzionali allo sfruttamento delle risorse minerarie, sulla
  piattaforma continentale.
      Il processo di codificazione del 1958 era appena
  completato, che già molti dei suoi princìpi basilari
  iniziarono a essere vigorosamente contestati in quanto
  inadeguati di fronte alle nuove esigenze della società
  internazionale.  Tali esigenze derivavano da profonde
  trasformazioni della società stessa:
        trasformazioni politiche, coll'accedere
  all'indipendenza di popoli già sottoposti a dominazione
  coloniale;
 
                               Pag. 3
 
        trasformazioni economiche, derivanti dall'accrescersi
  delle esigenze energetiche e nutrizionali e con la conseguente
  maggiore attenzione ai mari e ai fondi marini come fonti di
  petrolio e gas naturale oltre che di risorse di pesca;
        trasformazioni tecnologiche, derivanti dal divenire
  possibile lo sfruttamento delle risorse petrolifere sulla
  piattaforma continentale a distanze e profondità prima
  impensabili, e dall'emergere di prospettive di nuove
  utilizzazioni economiche dei mari come lo sfruttamento del
  differenziale di temperatura tra le acque superficiali e le
  acque profonde o l'estrazione dei noduli polimetallici degli
  abissi marini;
        trasformazioni culturali, consistenti nella presa di
  coscienza della necessità di preservare l'ambiente marino
  dall'inquinamento e dal depauperamento delle sue risorse
  viventi.
      I 320 articoli della Convenzione, cui si devono
  aggiungere quelli contenuti nei nove allegati, costituiscono
  un riconoscimento delle nuove esigenze ed al tempo stesso una
  garanzia della salvaguardia delle tradizionali esigenze di
  libertà dei mari di cui sono portatrici le grandi e medie
  potenze marittime.
      La Convenzione riconcilia infatti tali esigenze e tali
  interessi per mezzo di una assai complessa regolamentazione i
  cui pilastri fondamentali sono i seguenti:
        1) riconoscimento degli interessi degli Stati costieri
  attraverso un'ampia espansione dei loro poteri sui mari
  adiacenti, in particolare attraverso la nuova istituzione
  della zona economica esclusiva di 200 miglia;
        2) il riconoscimento degli interessi collettivi alla
  preservazione dell'ambiente marino e allo sfruttamento di
  talune risorse minerarie dei fondi marini al di là della
  giurisdizione nazionale;
        3) la salvaguardia degli interessi tradizionali alla
  libertà di movimento e di comunicazione;
        4) la garanzia del mantenimento di tale equilibrio tra
  contrapposte esigenze con la previsione di un complesso e in
  parte innovativo sistema di soluzione delle controversie, che
  fornisce un controllo giurisdizionale della corretta
  applicazione del testo convenzionale.
                           *  *  *
      Venendo a una più dettagliata considerazione del
  contenuto della Convenzione, si passano ora in rassegna le
  diciassette parti in cui essa si articola, limitandosi alle
  più interessanti novità introdotte.
      La parte I contiene un articolo di definizioni.
      La Parte II si occupa del mare territoriale e della zona
  contingua.  Vanno notati: la fissazione in 12 miglia
  (corrispondente a quanto già previsto fin dal 1974 nella
  legislazione italiana) della sua ampiezza massima; una
  regolamentazione dettagliata dei requisiti del "passaggio
  inoffensivo" delle navi straniere; e, per quanto attiene alla
  zona contigua, la possibilità di fissarne l'ampiezza in 24
  miglia.
 
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      La parte III riguarda gli stretti utilizzati per la
  navigazione internazionale.  Vi si introduce il nuovo principio
  del "passaggio in transito" comprendente il diritto di
  sorvolo.  Esso corrisponde alle esigenze della NATO ed è più
  liberale del principio del passaggio inoffensivo non
  sospensibile secondo la vigente convenzione di Ginevra.  Per
  stretti che consentano una rotta alternativa e che si trovino
  tra uno Stato e un'isola sotto la sua stessa sovranità permane
  però tale ultimo principio: si tratta, tra l'altro, del caso
  dello stretto di Messina, e l'eccezione (comunemente indicata
  come "eccezione di Messina") così apportata al passaggio in
  transito è uno dei risultati positivi ottenuti dalla nostra
  delegazione nei negoziati.
      La parte IV, intitolata agli Stati arcipelagici,
  costituisce una delle novità assolute della Convenzione.  Le
  disposizioni ivi comprese consentono agli Stati costituiti
  esclusivamente da isole e presentanti determinati requisiti di
  tracciare una linea di base retta intorno all'arcipelago e di
  misurare le loro zone marittime a partire da essa.  I
  principali beneficiari sono Indonesia, Filippine ed altri
  Stati del Pacifico.  Nessuno Stato europeo (Gran Bretagna,
  Islanda) o del Mediterraneo (Malta, Cipro) potrà invece
  approfittare di tale regolamentazione, che in mari ristretti
  avrebbe potuto dar luogo a non pochi inconvenienti.
      Nella parte V si disciplina l'istituto che maggiormente
  caratterizza la Convenzione: la zona economica esclusiva.
  Trattasi di una zona di mare adiacente alla costa, la cui
  estensione massima è fissata in duecento miglia, e sulla quale
  si riconoscono allo Stato costiero poteri sovrani per tutto
  quanto riguarda lo sfruttamento e la gestione delle risorse e
  le altre attività economiche, la salvaguardia dell'ambiente
  marino, la ricerca scientifica.  Sono fatte però salve le
  libertà, tradizionalmente riconosciute in alto mare, di
  navigazione, di sorvolo, di posa di cavi e condotte e relative
  ad altre attività connesse con le suddette.  Ovviamente, come
  emerge dalla dettagliata regolamentazione in materia, la
  tradizionale libertà di pesca non vale più nella zona
  economica ove i diritti sovrani dello Stato costiero sono
  bilanciati solo dal dovere di consentire ad altri Stati
  l'accesso al  surplus,  cioè alla quantità di pesce che
  può essere sfruttata compatibilmente con l'utilizzazione
  ottimale delle risorse e che lo Stato costiero non sfrutta
  direttamente.
      La parte VI riguarda la piattaforma continentale.  Il
  principale elemento di novità sta nella definizione della
  stessa.  Abbandonando il criterio dell'isobata dei 200 metri,
  combinato alla sfruttabilità contenuto nella Convenzione di
  Ginevra, la Convenzione fa coincidere l'estensione della
  piattaforma con quella della zona economica, ammettendo
  altresì un'estensione superiore alle 200 miglia (ma mai
  superiore alle 350) ove particolari situazioni geologiche lo
  rendano possibile.
      Va notato che le parti V e VI contengono due identici
  articoli relativi alla delimitazione rispettivamente della
  zona economica e della piattaforma continentale tra Stati le
  cui coste si fronteggiano o sono adiacenti.  Tali articoli (74
  e 83) abbandonano ogni menzione del criterio di equidistanza
  (accolto, facendo però salve le circostanze speciali, dalla
  Convenzione di Ginevra sulla piattaforma continentale)
 
                               Pag. 5
 
  per adottare quello, utilizzato in numerose pronunce della
  Corte internazionale di Giustizia, della soluzione equa.
      La parte VII è intitolata all'alto mare.  In essa, oltre a
  riprendere con qualche aggiornamento i princìpi relativi alle
  libertà dell'alto mare e alle sue eccezioni (diritto di
  inseguimento, pirateria eccetera) della Convenzione di Ginevra
  sull'alto mare, si regolamenta il diritto di battere bandiera
  e la pesca in alto mare.
      La parte VIII sul regime delle isole consta di un solo
  articolo che prevede che le isole abbiano le stesse zone
  marittime dei continenti, salvo quando si tratti di semplici
  scogli, per i quali si ammette solo il diritto al mare
  territoriale.
      La parte IX, intitolata ai mari chiusi e semi-chiusi
  introduce tale nozione (che include tra l'altro il
  Mediterraneo, l'Adriatico, l'Egeo, il mare dei Caraibi ecc.)
  ma senza trarne altra conseguenza che un incitamento alla
  cooperazione tra gli Stati rivieraschi in materia di pesca, di
  preservazione dell'ambiente, di ricerca scientifica.
      La parte X riguarda il diritto di accesso al mare degli
  Stati senza litorale.
      La parte XI (cui si collegano gli allegati III e IV)
  riguarda la Zona internazionale dei fondi marini.  Si tratta
  dell'insieme di disposizioni che ha dato luogo alle maggiori
  discussioni e contrasti, sia durante i negoziati sia dopo il
  1982, e che ha fatto sì che i principali Stati
  industrializzati, sotto la leadership degli Stati Uniti, non
  abbiano per oltre un decennio ritenuto di divenire parte alla
  Convenzione quale formulata ed abbiano sostenuto la necessità
  che tale parte fosse profondamente emendata.  Ciò è avvenuto
  con l'Accordo applicativo della Parte XI del 29 luglio 1994.
  Come si legge in un recentissimo documento della Comunità
  Europea, "i difetti e le manchevolezze del regime minerario
  sottomarino che la Comunità (e, si può aggiungere, i suoi
  Stati membri, Italia compresa) aveva criticato... sono stati
  eliminati...  L'Accordo ha reso la Convenzione "universalmente
  accettabile".  Esso riflette in larga misura le posizioni più
  volte espresse dalla Comunità e dai suoi Stati membri".
      La Parte XI, nella sua originaria formulazione,
  proclamati i fondi marini al di là dei limiti della
  giurisdizione nazionale e le loro risorse "patrimonio comune
  dell'umanità", prevedeva un macchinoso sistema di sfruttamento
  dei "noduli polimetallici" trovantisi in alcune zone degli
  abissi marini.  Tale sistema era basato su una completamente
  nuova istituzione internazionale, l'Autorità internazionale
  dei fondi marini, dotata anche di un braccio operativo,
  l'Impresa, e su un regime di sfruttamento basato sulla
  concorrenza tra entità statali pubbliche o private, nazionali
  o multi-nazionali, e la suddetta Impresa internazionale.  Il
  meccanismo era stato concepito pensando ad un imminente inizio
  di attività su numerosi siti minerari e sotto l'evidente
  influenza di concetti in voga negli anni settanta, come il
  "nuovo ordine economico internazionale".  Inaccettabili per gli
  Stati direttamente impegnati nell'avvio della attività
  mineraria sottomarina (tra
 
                               Pag. 6
 
  cui l'Italia, che, tramite una impresa ENI, detiene il 25 per
  cento del consorzio multinazionale americano OMA - Ocean
  Mining Associates) erano i pesanti costi posti a carico degli
  Stati e delle imprese e la non meno pesante struttura
  burocratica con i suoi "lacci e laccioli", struttura che per
  di più faceva capo a una organizzazione in cui gli Stati
  industrializzati potevano facilmente essere posti in
  minoranza.
      I surricordati e più che legittimi motivi di opposizione
  sono stati eliminati, come già sottolineato, con l'Accordo
  applicativo della Parte XI del 29 luglio 1994.  Esso è il
  frutto di oltre un decennio di attivo impegno diplomatico cui
  l'Italia ha partecipato molto intensamente.  In esso si può
  vedere non solo una vittoria degli Stati industrializzati, che
  hanno eliminato la bardatura dirigistica prima esistente, ma
  anche una prova di maturità e di buon senso degli Stati in via
  di sviluppo che hanno preso atto delle nuove circostanze
  politiche ed economiche degli anni novanta.  Con tale accordo
  si prevede che la Autorità internazionale dei fondi marini
  venga creata solo in modo graduale, in relazione alle
  effettive necessità, e minimizzandone i costi per gli Stati
  membri.  Cade infatti il costoso impegno di finanziare un sito
  minerario della impresa internazionale e si mira a mantenere i
  costi di funzionamento della Autorità - almeno fintantoché non
  vi sia reale attività mineraria - nei limiti di quanto già
  oggi spendono le Nazioni Unite per le varie riunioni in
  materia (specialmente la Commissione preparatoria della
  Autorità dei fondi marini, che cesserà le attività col nascere
  dell'Autorità medesima).  Si prevede poi che gli Stati
  industrializzati non si possano vedere imporre nel Consiglio
  dell'Autorità decisioni che essi ritengono contrarie ai loro
  interessi.  Infine si eliminano discipline dettagliate e
  irrealistiche in materie come le politiche di produzione, il
  trasferimento della tecnologia, il regime fiscale dei
  contratti, sostituendole con snelle indicazioni di
  principio.
      L'accordo applicativo prevale sulla Parte XI, che
  pertanto deve ritenersi emendata in tutte le disposizioni che
  si trovino in contrasto coll'accordo stesso.  A partire dal 29
  luglio 1994 ogni ratifica della Convenzione potrà avvenire
  solo congiuntamente alla ratifica dell'accordo applicativo.
      In occasione della firma dell'accordo applicativo del 29
  luglio 1994 il governo italiano, in ossequio alle prerogative
  del Parlamento, ha riservato la propria posizione
  sull'esecuzione provvisoria dell'accordo stesso richiesta dai
  contraenti, qualora, entro il 16 novembre prossimo venturo non
  siano completate le procedure nazionali di ratifica, che,
  pertanto, hanno carattere di urgenza.
      La parte XII riguarda la protezione e la preservazione
  dell'ambiente marino.  Questa parte, la cui importanza è stata
  ribadita anche di recente nella Conferenza di Rio su ambiente
  e sviluppo del 1992, codifica una serie di princìpi generali
  del diritto dell'ambiente, nelle loro applicazioni
  all'ambiente marino.  Essa stabilisce poi una serie di regole
  di competenza - in materia di legislazione e di applicazione
  concreta - per varie categorie di Stati (costieri, della
  bandiera, del luogo di carico) per varie categorie di
  inquinamento (da terra, da navi, da sfruttamento dei fondi
  marini, da scarichi ecc.) nelle varie zone marittime (mare
  territoriale, zona economica, alto mare).  Nell'insieme
 
                               Pag. 7
 
  questa parte ottiene un delicato punto di equilibrio tra le
  esigenze della salvaguardia dell'ambiente marino e quelle
  della navigazione.  La parte XII funziona anche da
  convenzione-quadro per tutte le altre numerose convezioni
  regionali, o specifiche per materia, che si occupano di
  protezione dell'ambiente marino.
      La ricerca scientifica marina è oggetto della parte XIII.
  In essa si prevedono in dettaglio le procedure da seguire per
  condurre ricerca scientifica nelle acque appartenenti ad altri
  Stati, cercando di trovare un punto di equilibrio tra le
  esigenze di libertà proprie della scienza e quelle di
  sovranità proprie degli Stati costieri.
      Nella parte XIV si dettano alcune, in verità abbastanza
  generiche, disposizioni in materia di sviluppo e trasferimento
  della tecnologia marina.
      La parte XV - da leggere congiuntamente agli allegati da
  V a VIII - riguarda la soluzione delle controversie.  Vi si
  prevede l'obbligo di sottoporre a soluzione obbligatoria, da
  parte di un giudice o un arbitro, un ampio gruppo di
  controversie che possono insorgere nell'applicazione e
  nell'interpretazione della Convenzione.  Sono eccettuate da
  tale obbligo le controversie relative all'esercizio da parte
  dello Stato costiero dei suoi poteri sovrani, salvo i casi in
  cui si sostenga la violazione delle libertà degli altri Stati
  in tali zone o di norme internazionali per la protezione
  dell'ambiente marino.  Gli Stati parte possono, con apposita
  dichiarazione, dare la preferenza o alla Corte internazionale
  di giustizia, o a un istituendo Tribunale internazionale del
  diritto del mare, o all'arbitrato.  Qualora le parti in lite
  abbiano dato preferenze divergenti, si ricorrerà
  all'arbitrato.
      Il Tribunale internazionale del diritto del mare è,
  accanto all'Autorità dei fondi marini, la seconda istituzione
  che verrà creata a seguito della Convenzione.  Esso avrà sede
  ad Amburgo e sarà composto di 21 giudici.  Esso sarà dotato,
  tra l'altro, di una "sezione dei fondi marini" competente in
  materia di sfruttamento minerario dei medesimi, cui potranno
  accedere non solo Stati, ma anche parti private.  Esso sarà
  inoltre competente per una procedura sommaria di rilascio
  rapido di navi fermate o sequestrate.
      La parte XVI comprende talune disposizioni generali.  Tra
  di esse va ricordato l'articolo 303 che consente allo stato
  costiero di sottoporre al proprio controllo la rimozione di
  oggetti storici e archeologici in una zona di 24 miglia,
  corrispondente pertanto nella estensione alla zona contigua
  quale definita nella parte II della Convenzione.
      Infine, la parte XVII contiene le clausole finali.
  Notevole è la previsione che le organizzazioni internazionali
  cui sono stati trasferiti poteri sulle materie oggetto della
  Convenzione possano divenire parte della stessa.  Tale
  previsione, sviluppata in dettaglio nell'allegato IX, riguarda
  fondamentalmente la Comunità europea, che ha, come noto,
  competenze esclusive in tema di pesca e competenze concorrenti
  su varie altre materie tra cui la protezione dell'ambiente.
  Secondo l'allegato IX, la Comunità potrà ratificare la
  Convenzione quando la maggioranza degli Stati membri l'avrà
  fatto.
 
                               Pag. 8
 
                           *  *  *
      Con la ratifica della Convenzione e dell'Accordo
  applicativo l'Italia sarà parte di una normativa
  internazionale corrispondente alle moderne tendenze evolutive
  del diritto del mare e che - già ratificata oggi da oltre
  sessanta Stati - si prevede in un prossimo futuro varrà per la
  grandissima maggioranza degli Stati del mondo.
      Nelle sue grandi linee la normativa contenuta nella
  Convenzione già corrisponde oggi al diritto consuetudinario:
  ciò è vero in particolare, secondo quanto affermato tra
  l'altro dalla Corte internazionale di giustizia, per
  l'istituzione della zona economica esclusiva.  L'interesse ad
  adottare norme scritte contenute in questa Convenzione è
  peraltro evidente.
      In primo luogo, la Convenzione del 1982 prevarrà sulle
  Convenzioni di Ginevra del 1958, mettendo fine a una
  situazione di incertezza dovuta all'evidente superamento di
  queste Convenzioni, due delle quali pure, per quanto ci
  riguarda, continuano finora a essere vincolanti.
      In secondo luogo, definendo in termini precisi le regole
  in base alle quali è ammessa l'espansione dei poteri degli
  Stati costieri, la Convenzione pone a tale espansione anche
  dei limiti precisi (per esempio il limite di 200 miglia per la
  zona economica, il limite di 12 miglia per il mare
  territoriale).  Tali limiti sono particolarmente rilevanti come
  freno alla giurisdizione cosiddetta strisciante  (creeping
  jurisdiction)  con cui molti Stati tendono ad ampliare i
  loro poteri sul mare oltre il ragionevole.  Di tali tendenze si
  sono avuti anche esempi recentissimi.  Divenendo parti alla
  Convenzione, l'Italia, e gli altri Stati marittimi, avranno a
  disposizione uno strumento giuridico preciso in base a cui far
  valere delle pretese contro tali tendenze.
      A ciò si aggiunga, in terzo luogo, la presenza di un
  sistema di soluzione delle controversie che dà sostanziali
  garanzie di poter sottoporre le più importanti questioni di
  interpretazione della Convenzione a un giudice o a un arbitro.
  In quarto luogo, la partecipazione all'Autorità internazionale
  dei fondi marini, nella sua struttura ora adeguata alle
  esigenze dei paesi industrializzati tramite l'Accordo di
  applicazione della parte XI, garantisce al summenzionato
  consorzio internazionale di cui fa parte un'impresa italiana,
  di fare valere le sue pretese a un sito minerario sottomarino
  senza timore di contestazione ed, anzi, col pieno
  riconoscimento della Comunità internazionale.  L'Italia ha
  inoltre buone prospettive di potere partecipare agli organi
  decisionali più importanti dell'Autorità.
      Infine, non si può trascurare che la Convenzione consente
  anche all'Italia espansioni dei suoi poteri sulle zone
  marittime adiacenti alle sue coste.  In particolare potrà,
  quando ed ove lo si ritenga opportuno, istituirsi una zona
  contigua di 24 miglia nella quale si potranno esercitare anche
  competenze in materia di protezione del patrimonio
  archeologico sommerso.  Si potrà inoltre - salvo il tracciare i
  necessari confini con i nostri vicini - pensare
  all'istituzione di una zona economica, o eventualmente di una
  zona in cui si eserciterebbero solo alcuni dei poteri previsti
  per tale zona (per esempio, in tema di protezione
  dell'ambiente, come si sta facendo nel mare del Nord).
 
                               Pag. 9
 
      In conclusione, la partecipazione alla Convenzione
  congiuntamente all'Accordo applicativo consentirà all'Italia
  di utilizzare la normativa più moderna su una tematica per noi
  importante in vista delle nostre tradizioni marittime e
  dell'ampio sviluppo delle nostre coste.  Tale normativa
  corrisponde ai nostri interessi ed incontra il favore dei
  nostri  partners  comunitari, dei nostri alleati
  occidentali e della comunità internazionale nel suo
  insieme.
      Con il presente disegno di legge, si provvede a
  ratificare la Convenzione con alcune norme di adeguamento
  dell'ordinamento interno e di copertura finanziaria degli
  oneri derivanti dall'apporto italiano alle spese di
  finanziamento degli organi previsti dalla Convenzione
  stessa.
 
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