| Onorevoli Colleghi! -- L'esercizio della
prostituzione, dall'epoca di elaborazione e di approvazione
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive
modificazioni, cosiddetta legge Merlin, è radicalmente
mutato.
Negli ultimi trenta anni, il processo di liberazione della
donna, pur non ancora compiuto, è avanzato nei costumi, nel
lavoro, nella produzione, nell'istruzione, nelle relazioni
familiari.
L'emancipazione femminile che, nel secolo scorso e nella
prima metà di questo secolo, ha accompagnato e sorretto il
movimento di abolizione delle case regolamentate della
prostituzione, in questi ultimi decenni, non è riuscita a
liberare un vasto universo di donne, sospinto tuttora da
condizioni economiche, culturali, sociali, morali, alla
mercificazione del proprio corpo.
A questa vasta realtà, in cui ha assunto dimensione
imponente la tratta per scopi sessuali di giovani
extracomunitari, si è associata, con un meccanismo di
accelerato sviluppo, la prostituzione maschile e dei
transessuali.
Al di là di ogni analisi storica, politica e sociale del
fenomeno, il legislatore deve oggi assumere la consapevolezza
che è in via di estinzione, come nella rappresentazione
classica che ha guidato tanta parte del movimento
abolizionista delle case chiuse di Stato, la figura della
prostituta sventurata e vittima dello sfruttatore, violento e
sopraffattore, a volte amante ma, comunque, sempre motivato da
fini di lucro nella sua brutale intimidazione.
La prostituzione è oggi, come è stato acutamente osservato,
un mondo trasversale che attraversa il mondo.
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Un flusso considerevole di persone, cittadini in prevalenza
extracomunitari, è avviato con lusinghe, con inganni, con
violenza alla prostituzione da una insidiosa criminalità
organizzata.
Accanto alla prostituta tradizionale, ormai in via di
progressiva marginalizzazione, una nuova criminalità
organizza, per coloro che piega o costringe all'esercizio di
questa lucrosa attività, luoghi di abitazione, mezzi di
locomozione, false documentazioni di identità, sottraendo loro
oltre il 70-80 per cento del ricavato della prostituzione.
Per chi non ha altra alternativa che l'espulsione dal
Paese, la disoccupazione, l'emarginazione, lo stato di totale
e pericolosa clandestinità, la criminalità organizzata è
sovente l'unico strumento di sopravvivenza, nella illusoria
attesa di un affrancamento e di una riconquista di libertà.
Sul piano internazionale, muovendo dalla originaria
Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani
e dello sfruttamento della prostituzione, adottata a New York
il 21 marzo 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 23
novembre 1966, n. 1173, occorre, nel quadro di una politica
mondiale di tutela dei diritti inviolabili della persona e di
sviluppo economico, sociale e produttivo dei Paesi del terzo e
quarto mondo, definire nuovi e più alti livelli di contrasto
della criminalità organizzata a fini di sfruttamento
sessuale.
Sul piano interno, è necessario riprendere,
prioritariamente, in una visione nuova di assunzione diretta
di responsabilità delle comunità locali, gli interventi di
prevenzione e di reinserimento sociale, che, dopo
l'originario, già modesto e limitato impegno, sollecitato
dall'abolizione delle case di tolleranza, sono andati
affievolendosi fino alla loro pressocché totale scomparsa.
La legge Merlin, nella visione tradizionale della
prostituzione, in tema di prevenzione e di servizi, si
limitava, nelle disposizioni transitorie e finali,
all'articolo 12, alla previsione della costituzione di un
corpo speciale di polizia femminile per lo svolgimento delle
"funzioni inerenti ai servizi del buon costume e della
prevenzione della delinquenza minorile e della
prostituzione".
La prostituzione in sé, come mercificazione del proprio
corpo e della propria sessualità, e per i fattori
(prevalentemente economici, oltre che di natura sociale,
culturale e psicologica) che la determinano, costituisce una
limitazione al pieno ed equilibrato sviluppo della persona.
E dunque una legislazione sulla prostituzione deve in primo
luogo muovere dal principio sancito nel secondo comma
dell'articolo 3 della Costituzione, che fa obbligo alla
Repubblica di rimuovere tutti gli ostacoli che, limitando di
fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
In attuazione di questo principio, rompendo lo schema
dell'alternativa fra abolizione-legalizzazione della
prostituzione e regolamentazione statuale delle case di
tolleranza, ampliando la visione umana e civile della legge
Merlin, la Repubblica deve promuovere tutte le iniziative e
favorire tutti gli interventi per rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale che condizionano, di fatto, la
libera e responsabile autodeterminazione della persona anche
nella sfera della sessualità.
A questa finalità costituzionale deve essere ispirata la
legislazione ordinaria sulla prostituzione, con la
realizzazione di interventi e di servizi di dissuasione e di
rimozione delle cause dell'esercizio di questa attività.
Gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge
rispondono a questa esigenza. Gli interventi, localizzati e
diffusi sul territorio, debbono valorizzare le competenze e le
capacità delle regioni, degli enti locali, delle associazioni
sociali.
Alle regioni sono affidati i compiti di studio e di
diffusione delle conoscenze degli effetti devastanti della
prostituzione e di intervento di sostegno, anche economico,
per la sua prevenzione.
L'articolo 1 definisce le linee di intervento dello Stato.
L'articolo 2 sancisce l'attribuzione alle regioni di queste
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competenze e la funzione di favorire la partecipazione di chi
concretamente manifesti la volontà di abbandonare l'esercizio
della prostituzione a corsi di istruzione, di formazione
professionale, di sostegno per l'avviamento al lavoro, in
regime anche di convenzione con le associazioni di
volontariato, con le cooperative sociali e con le associazioni
sociali in genere.
Nel campo sanitario, per le malattie a trasmissione
sessuale, in particolare per le nuove accertate pericolose
infezioni virali (essendo quelle tradizionali - ulcera venerea
e sifilide - in netta retrocessione e comunque risolvibili con
gli antibiotici specifici), che riguardano l'intera
collettività e non soltanto chi esercita la prostituzione, la
strada da percorrere è quella della prevenzione, attraverso
soprattutto l'informazione personale diretta e la
sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei medici.
L'esperienza americana dell'ASHA (American social health
association) sottolinea che occorre muoversi in due
direzioni: un programma di prevenzione diretto a tutta la
popolazione ed interventi specifici sui medici, gli infermieri
e tutte le figure professionali comunque in relazione con le
patologie a trasmissione sessuale (condilomi acuminati,
herpes genitale, mollusco contagioso, infezioni tutte in
aumento e che fanno da sentinella all'HIV; chlamydia,
che può provocare sterilità nelle donne giovani, papilloma
virus ed altre malattie per un complesso di oltre cinquanta
patologie o sindromi collegate con malattie sessualmente
trasmesse).
In questa sede è programmata l'istituzione di servizi
sanitari specifici di prevenzione e cura delle patologie a
trasmissione sessuale cui tutti, e quindi anche chi esercita
la prostituzione (che normalmente adotta accorgimenti e
precauzioni di prevenzione), possano accedere volontariamente
e con garanzia di anonimato (articolo 3).
Per chi è affetto da queste patologie, quando vi sia
accertato pericolo per la salute collettiva, sono previsti
trattamenti sanitari obbligatori, nel rispetto dell'articolo
32 della Costituzione, disciplinati secondo il modello e con
la garanzia giurisdizionale di cui alla legge 23 dicembre
1978, n. 833 (articoli 4 e 5).
L'intreccio fra criminalità e prostituzione di clandestini,
privi di permesso di soggiorno o con permessi temporanei non
utilizzabili per lavoro o per turismo, deve essere affrontato
con una organica revisione della legislazione
sull'immigrazione e con il controllo delle frontiere. Nel
contempo, occorre già in questa sede predisporre misure di
disarticolazione e di contrasto della criminalità organizzata,
che gestisce imponenti settori della prostituzione,
introducendo, da una parte, strumenti normativi che
favoriscano la rottura del collegamento, ora inevitabile e
necessitato, fra prostituzione e criminalità; dall'altra,
dettando una legislazione più efficacemente repressiva ed
insieme premiale per favorire le dissociazioni attive
all'interno delle associazioni per delinquere finalizzate allo
sfruttamento della prostituzione.
Le misure di contrasto della criminalità - di
organizzazione, controllo e sfruttamento della prostituzione -
sono dettate negli articoli 6 (Associazione per delinquere
finalizzata allo sfruttamento della prostituzione), 7
(Confisca obbligatoria) ed 8 (Causa speciale di attenuazione
della pena). I primi due articoli inaspriscono le pene e
disciplinano la misura di sicurezza patrimoniale per le
associazioni criminose costituite per il reclutamento,
l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della
prostituzione. L'articolo 8 introduce una causa speciale di
attenuazione della pena per chi, dissociandosi
dall'organizzazione, collabora attivamente con l'autorità di
polizia e con l'autorità giudiziaria . Il meccanismo premiale
è modellato sullo schema legislativo che tanti risultati
positivi ha già consentito di conseguire nella lotta alla
criminalità mafiosa, con l'unica differenza che i requisiti
(collaborazione per la ricostruzione dei fatti e
collaborazione per la individuazione o la cattura degli autori
dei reati) necessari per il consistente sconto di pena non
sono previsti congiuntamente ma anche alternativamente. Questa
scelta è dettata dalla necessità di ulteriormente sollecitare
la dissociazione, anche quando
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la stessa non sia spinta fino alla chiamata in correità e la
collaborazione si limiti alle utili indicazioni per acquisire
le prove del reato e per impedire ulteriori delitti di
sfruttamento o di reclutamento (indicazione delle persone
reclutate ed avviate alla prostituzione, ricostruzione dei
fatti, individuazione delle strutture operative
dell'organizzazione).
L'articolo 9, nel reprimere come delitto l'esercizio della
prostituzione con un minore, è norma di deterrenza per le
persone che spregiudicatamente ricercano e sollecitano
riprovevoli rapporti sessuali senza doverosi ed adeguati
accertamenti sulla minore età della persona.
Per il minore, coinvolto in atti di prostituzione, è
previsto l'affidamento a servizi sociali istituiti presso gli
enti locali in conformità a direttive emanate con legge
regionale.
La persona che esercita la prostituzione oggi,
singolarmente, per status, per condizioni economiche,
per soggezione fisica e psicologica, per solitudine ed
abbandono, non è in grado di affrancarsi dal legame criminoso
di tormentosa sopravvivenza.
L'esercizio della prostituzione, pure in una dimensione di
limitata comune utilizzazione di beni (casa, autovettura,
telefono, servizi) con altra persona che eserciti la medesima
attività, anche se avviene al di fuori del controllo criminale
di sfruttamento, è ora sanzionato penalmente con le
fattispecie delittuose di esercizio di una casa di
prostituzione (articolo 3, primo capoverso, numero 1, della
legge 20 febbraio 1958, n. 75) e di favoreggiamento reciproco
(delitto di cui all'articolo 3, primo capoverso, numero 8,
della citata legge n. 75 del 1958).
Il reato di tolleranza abituale della prostituzione è
ravvisato nella reiterata tolleranza all'esercizio della
prostituzione nel proprio locale ad opera di una o più persone
anche se ivi alloggiate stabilmente (cassazione sezione III,
18 gennaio 1991; cassazione sezione II, 20 ottobre 1982).
Le persone che esercitano la prostituzione ricadono,
quindi, inevitabilmente nelle strutture di organizzazione e di
controllo della criminalità e sono spinte all' esercizio
dell'attività nelle strade delle città e dei paesi.
Queste ipotesi di reato devono essere modificate nel senso
della depenalizzazione delle attività di mutuo sostegno fra
due o tre persone che, permanendo nell'esercizio della
prostituzione, intendano comunque sottrarsi alla soggezione
delle organizzazioni criminali.
Le disposizioni di cui agli articoli 10 (Non punibilità
dell'esercizio della prostituzione in dimora comune), 11 (Non
punibilità per l'ospitalità senza fini di lucro) e 12
(Esclusione del reato di favoreggiamento) assolvono a questa
finalità, consentendo, al di fuori della repressione penale,
le iniziative di limitata organizzazione comune e di reciproca
assistenza nelle strutture elementari di esercizio
dell'attività.
Una limitata associazione di vita in comune, in assenza di
sfruttamento reciproco, può rappresentare lo strumento per
sollecitare l'interesse immediato e diretto di chi esercita la
prostituzione a ribellarsi, attraverso un elementare vincolo
di solidarietà, alla criminalità organizzata.
Permangono i delitti di esercizio di casa di prostituzione
e di favoreggiamento per tutte le altre ipotesi in cui una o
più persone dedite alla prostituzione o terzi promotori,
organizzatori, amministratori comunque favoriscano o
gestiscano la prostituzione altrui per fini propri di
lucro.
La presente proposta di legge si muove, quindi, secondo
princìpi di civiltà acquisiti dal movimento abolizionista e di
emancipazione della donna, adeguando la disciplina della
prostituzione alla mutata realtà, nella consapevolezza che il
sistema di regolamentazione statuale delle case di
prostituzione (con la registrazione ed i controlli di
polizia), oltre che non risolvere il problema della
prostituzione dei clandestini, ripugna alla coscienza morale e
giuridica del Paese.
Di qui la scelta anche di conservare l'esclusione
dall'imposizione fiscale autonoma e specifica del prezzo della
prostituzione, che non può essere riguardato in sé né come
retribuzione di una attività di
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lavoro (non essendo prestazione di energie lavorative la
mercificazione del proprio corpo) né come provento di una
attività economica di produzione di beni o servizi (non
configurando corrispettivo la cessione in disponibilità altrui
della propria libertà
sessuale). I "proventi" dall'esercizio della prostituzione,
per la loro natura di illecito civile o penale, restano quindi
disciplinati (con l'assoggettamento a tributo) ai sensi
dell'articolo 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n.
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