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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15608
DDL1338-0002
Progetto di legge Camera n. 1338 - testo presentato - (DDL12-1338)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1338. TESTIPDL
...C1338.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1338 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- L'esercizio della
  prostituzione, dall'epoca di elaborazione e di approvazione
  della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive
  modificazioni, cosiddetta legge Merlin, è radicalmente
  mutato.
    Negli ultimi trenta anni, il processo di liberazione della
  donna, pur non ancora compiuto, è avanzato nei costumi, nel
  lavoro, nella produzione, nell'istruzione, nelle relazioni
  familiari.
    L'emancipazione femminile che, nel secolo scorso e nella
  prima metà di questo secolo, ha accompagnato e sorretto il
  movimento di abolizione delle case regolamentate della
  prostituzione, in questi ultimi decenni, non è riuscita a
  liberare un vasto universo di donne, sospinto tuttora da
  condizioni economiche, culturali, sociali, morali, alla
  mercificazione del proprio corpo.
    A questa vasta realtà, in cui ha assunto dimensione
  imponente la tratta per scopi sessuali di giovani
  extracomunitari, si è associata, con un meccanismo di
  accelerato sviluppo, la prostituzione maschile e dei
  transessuali.
    Al di là di ogni analisi storica, politica e sociale del
  fenomeno, il legislatore deve oggi assumere la consapevolezza
  che è in via di estinzione, come nella rappresentazione
  classica che ha guidato tanta parte del movimento
  abolizionista delle case chiuse di Stato, la figura della
  prostituta sventurata e vittima dello sfruttatore, violento e
  sopraffattore, a volte amante ma, comunque, sempre motivato da
  fini di lucro nella sua brutale intimidazione.
    La prostituzione è oggi, come è stato acutamente osservato,
  un mondo trasversale che attraversa il mondo.
 
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    Un flusso considerevole di persone, cittadini in prevalenza
  extracomunitari, è avviato con lusinghe, con inganni, con
  violenza alla prostituzione da una insidiosa criminalità
  organizzata.
    Accanto alla prostituta tradizionale, ormai in via di
  progressiva marginalizzazione, una nuova criminalità
  organizza, per coloro che piega o costringe all'esercizio di
  questa lucrosa attività, luoghi di abitazione, mezzi di
  locomozione, false documentazioni di identità, sottraendo loro
  oltre il 70-80 per cento del ricavato della prostituzione.
    Per chi non ha altra alternativa che l'espulsione dal
  Paese, la disoccupazione, l'emarginazione, lo stato di totale
  e pericolosa clandestinità, la criminalità organizzata è
  sovente l'unico strumento di sopravvivenza, nella illusoria
  attesa di un affrancamento e di una riconquista di libertà.
    Sul piano internazionale, muovendo dalla originaria
  Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani
  e dello sfruttamento della prostituzione, adottata a New York
  il 21 marzo 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 23
  novembre 1966, n. 1173, occorre, nel quadro di una politica
  mondiale di tutela dei diritti inviolabili della persona e di
  sviluppo economico, sociale e produttivo dei Paesi del terzo e
  quarto mondo, definire nuovi e più alti livelli di contrasto
  della criminalità organizzata a fini di sfruttamento
  sessuale.
    Sul piano interno, è necessario riprendere,
  prioritariamente, in una visione nuova di assunzione diretta
  di responsabilità delle comunità locali, gli interventi di
  prevenzione e di reinserimento sociale, che, dopo
  l'originario, già modesto e limitato impegno, sollecitato
  dall'abolizione delle case di tolleranza, sono andati
  affievolendosi fino alla loro pressocché totale scomparsa.
    La legge Merlin, nella visione tradizionale della
  prostituzione, in tema di prevenzione e di servizi, si
  limitava, nelle disposizioni transitorie e finali,
  all'articolo 12, alla previsione della costituzione di un
  corpo speciale di polizia femminile per lo svolgimento delle
  "funzioni inerenti ai servizi del buon costume e della
  prevenzione della delinquenza minorile e della
  prostituzione".
    La prostituzione in sé, come mercificazione del proprio
  corpo e della propria sessualità, e per i fattori
  (prevalentemente economici, oltre che di natura sociale,
  culturale e psicologica) che la determinano, costituisce una
  limitazione al pieno ed equilibrato sviluppo della persona.
    E dunque una legislazione sulla prostituzione deve in primo
  luogo muovere dal principio sancito nel secondo comma
  dell'articolo 3 della Costituzione, che fa obbligo alla
  Repubblica di rimuovere tutti gli ostacoli che, limitando di
  fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il
  pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
  partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
  politica, economica e sociale del Paese.
    In attuazione di questo principio, rompendo lo schema
  dell'alternativa fra abolizione-legalizzazione della
  prostituzione e regolamentazione statuale delle case di
  tolleranza, ampliando la visione umana e civile della legge
  Merlin, la Repubblica deve promuovere tutte le iniziative e
  favorire tutti gli interventi per rimuovere gli ostacoli di
  ordine economico e sociale che condizionano, di fatto, la
  libera e responsabile autodeterminazione della persona anche
  nella sfera della sessualità.
    A questa finalità costituzionale deve essere ispirata la
  legislazione ordinaria sulla prostituzione, con la
  realizzazione di interventi e di servizi di dissuasione e di
  rimozione delle cause dell'esercizio di questa attività.
    Gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge
  rispondono a questa esigenza.  Gli interventi, localizzati e
  diffusi sul territorio, debbono valorizzare le competenze e le
  capacità delle regioni, degli enti locali, delle associazioni
  sociali.
    Alle regioni sono affidati i compiti di studio e di
  diffusione delle conoscenze degli effetti devastanti della
  prostituzione e di intervento di sostegno, anche economico,
  per la sua prevenzione.
    L'articolo 1 definisce le linee di intervento dello Stato.
  L'articolo 2 sancisce l'attribuzione alle regioni di queste
 
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  competenze e la funzione di favorire la partecipazione di chi
  concretamente manifesti la volontà di abbandonare l'esercizio
  della prostituzione a corsi di istruzione, di formazione
  professionale, di sostegno per l'avviamento al lavoro, in
  regime anche di convenzione con le associazioni di
  volontariato, con le cooperative sociali e con le associazioni
  sociali in genere.
    Nel campo sanitario, per le malattie a trasmissione
  sessuale, in particolare per le nuove accertate pericolose
  infezioni virali (essendo quelle tradizionali - ulcera venerea
  e sifilide - in netta retrocessione e comunque risolvibili con
  gli antibiotici specifici), che riguardano l'intera
  collettività e non soltanto chi esercita la prostituzione, la
  strada da percorrere è quella della prevenzione, attraverso
  soprattutto l'informazione personale diretta e la
  sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei medici.
  L'esperienza americana dell'ASHA  (American social health
  association)  sottolinea che occorre muoversi in due
  direzioni: un programma di prevenzione diretto a tutta la
  popolazione ed interventi specifici sui medici, gli infermieri
  e tutte le figure professionali comunque in relazione con le
  patologie a trasmissione sessuale (condilomi acuminati,
  herpes  genitale, mollusco contagioso, infezioni tutte in
  aumento e che fanno da sentinella all'HIV;  chlamydia,
  che può provocare sterilità nelle donne giovani,  papilloma
  virus  ed altre malattie per un complesso di oltre cinquanta
  patologie o sindromi collegate con malattie sessualmente
  trasmesse).
    In questa sede è programmata l'istituzione di servizi
  sanitari specifici di prevenzione e cura delle patologie a
  trasmissione sessuale cui tutti, e quindi anche chi esercita
  la prostituzione (che normalmente adotta accorgimenti e
  precauzioni di prevenzione), possano accedere volontariamente
  e con garanzia di anonimato (articolo 3).
    Per chi è affetto da queste patologie, quando vi sia
  accertato pericolo per la salute collettiva, sono previsti
  trattamenti sanitari obbligatori, nel rispetto dell'articolo
  32 della Costituzione, disciplinati secondo il modello e con
  la garanzia giurisdizionale di cui alla legge 23 dicembre
  1978, n. 833 (articoli 4 e 5).
    L'intreccio fra criminalità e prostituzione di clandestini,
  privi di permesso di soggiorno o con permessi temporanei non
  utilizzabili per lavoro o per turismo, deve essere affrontato
  con una organica revisione della legislazione
  sull'immigrazione e con il controllo delle frontiere.  Nel
  contempo, occorre già in questa sede predisporre misure di
  disarticolazione e di contrasto della criminalità organizzata,
  che gestisce imponenti settori della prostituzione,
  introducendo, da una parte, strumenti normativi che
  favoriscano la rottura del collegamento, ora inevitabile e
  necessitato, fra prostituzione e criminalità; dall'altra,
  dettando una legislazione più efficacemente repressiva ed
  insieme premiale per favorire le dissociazioni attive
  all'interno delle associazioni per delinquere finalizzate allo
  sfruttamento della prostituzione.
    Le misure di contrasto della criminalità - di
  organizzazione, controllo e sfruttamento della prostituzione -
  sono dettate negli articoli 6 (Associazione per delinquere
  finalizzata allo sfruttamento della prostituzione), 7
  (Confisca obbligatoria) ed 8 (Causa speciale di attenuazione
  della pena).  I primi due articoli inaspriscono le pene e
  disciplinano la misura di sicurezza patrimoniale per le
  associazioni criminose costituite per il reclutamento,
  l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della
  prostituzione.  L'articolo 8 introduce una causa speciale di
  attenuazione della pena per chi, dissociandosi
  dall'organizzazione, collabora attivamente con l'autorità di
  polizia e con l'autorità giudiziaria .  Il meccanismo premiale
  è modellato sullo schema legislativo che tanti risultati
  positivi ha già consentito di conseguire nella lotta alla
  criminalità mafiosa, con l'unica differenza che i requisiti
  (collaborazione per la ricostruzione dei fatti e
  collaborazione per la individuazione o la cattura degli autori
  dei reati) necessari per il consistente sconto di pena non
  sono previsti congiuntamente ma anche alternativamente.  Questa
  scelta è dettata dalla necessità di ulteriormente sollecitare
  la dissociazione, anche quando
 
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  la stessa non sia spinta fino alla chiamata in correità e la
  collaborazione si limiti alle utili indicazioni per acquisire
  le prove del reato e per impedire ulteriori delitti di
  sfruttamento o di reclutamento (indicazione delle persone
  reclutate ed avviate alla prostituzione, ricostruzione dei
  fatti, individuazione delle strutture operative
  dell'organizzazione).
    L'articolo 9, nel reprimere come delitto l'esercizio della
  prostituzione con un minore, è norma di deterrenza per le
  persone che spregiudicatamente ricercano e sollecitano
  riprovevoli rapporti sessuali senza doverosi ed adeguati
  accertamenti sulla minore età della persona.
    Per il minore, coinvolto in atti di prostituzione, è
  previsto l'affidamento a servizi sociali istituiti presso gli
  enti locali in conformità a direttive emanate con legge
  regionale.
    La persona che esercita la prostituzione oggi,
  singolarmente, per  status,  per condizioni economiche,
  per soggezione fisica e psicologica, per solitudine ed
  abbandono, non è in grado di affrancarsi dal legame criminoso
  di tormentosa sopravvivenza.
    L'esercizio della prostituzione, pure in una dimensione di
  limitata comune utilizzazione di beni (casa, autovettura,
  telefono, servizi) con altra persona che eserciti la medesima
  attività, anche se avviene al di fuori del controllo criminale
  di sfruttamento, è ora sanzionato penalmente con le
  fattispecie delittuose di esercizio di una casa di
  prostituzione (articolo 3, primo capoverso, numero 1, della
  legge 20 febbraio 1958, n. 75) e di favoreggiamento reciproco
  (delitto di cui all'articolo 3, primo capoverso, numero 8,
  della citata legge n. 75 del 1958).
    Il reato di tolleranza abituale della prostituzione è
  ravvisato nella reiterata tolleranza all'esercizio della
  prostituzione nel proprio locale ad opera di una o più persone
  anche se ivi alloggiate stabilmente (cassazione sezione III,
  18 gennaio 1991; cassazione sezione II, 20 ottobre 1982).
    Le persone che esercitano la prostituzione ricadono,
  quindi, inevitabilmente nelle strutture di organizzazione e di
  controllo della criminalità e sono spinte all' esercizio
  dell'attività nelle strade delle città e dei paesi.
    Queste ipotesi di reato devono essere modificate nel senso
  della depenalizzazione delle attività di mutuo sostegno fra
  due o tre persone che, permanendo nell'esercizio della
  prostituzione, intendano comunque sottrarsi alla soggezione
  delle organizzazioni criminali.
    Le disposizioni di cui agli articoli 10 (Non punibilità
  dell'esercizio della prostituzione in dimora comune), 11 (Non
  punibilità per l'ospitalità senza fini di lucro) e 12
  (Esclusione del reato di favoreggiamento) assolvono a questa
  finalità, consentendo, al di fuori della repressione penale,
  le iniziative di limitata organizzazione comune e di reciproca
  assistenza nelle strutture elementari di esercizio
  dell'attività.
    Una limitata associazione di vita in comune, in assenza di
  sfruttamento reciproco, può rappresentare lo strumento per
  sollecitare l'interesse immediato e diretto di chi esercita la
  prostituzione a ribellarsi, attraverso un elementare vincolo
  di solidarietà, alla criminalità organizzata.
    Permangono i delitti di esercizio di casa di prostituzione
  e di favoreggiamento per tutte le altre ipotesi in cui una o
  più persone dedite alla prostituzione o terzi promotori,
  organizzatori, amministratori comunque favoriscano o
  gestiscano la prostituzione altrui per fini propri di
  lucro.
    La presente proposta di legge si muove, quindi, secondo
  princìpi di civiltà acquisiti dal movimento abolizionista e di
  emancipazione della donna, adeguando la disciplina della
  prostituzione alla mutata realtà, nella consapevolezza che il
  sistema di regolamentazione statuale delle case di
  prostituzione (con la registrazione ed i controlli di
  polizia), oltre che non risolvere il problema della
  prostituzione dei clandestini, ripugna alla coscienza morale e
  giuridica del Paese.
    Di qui la scelta anche di conservare l'esclusione
  dall'imposizione fiscale autonoma e specifica del prezzo della
  prostituzione, che non può essere riguardato in sé né come
  retribuzione di una attività di
 
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  lavoro (non essendo prestazione di energie lavorative la
  mercificazione del proprio corpo) né come provento di una
  attività economica di produzione di beni o servizi (non
  configurando corrispettivo la cessione in disponibilità altrui
  della propria libertà
  sessuale).  I "proventi" dall'esercizio della prostituzione,
  per la loro natura di illecito civile o penale, restano quindi
  disciplinati (con l'assoggettamento a tributo) ai sensi
  dell'articolo 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n.
  537.
 
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