| (Norme regolamentari).
1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono determinate le modalità per il rilascio delle
autorizzazioni alla sperimentazione clinica sull'uomo.
2. Il Ministro della sanità, con propri decreti, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
emana le necessarie disposizioni di attuazione.
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