| (Interventi di prevenzione).
1. La Repubblica, in attuazione del disposto di cui al
secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, promuove
ogni iniziativa diretta a rimuovere le cause di ordine
economico, sociale, culturale e psicologico che favoriscono la
pratica della prostituzione.
2. Con legge regionale, da emanare entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono promosse le
attività di studio, di conoscenza, di comunicazione e di
sostegno economico idonee alla prevenzione dell'esercizio
della prostituzione.
3. Con la legge regionale di cui al comma 2 è, altresì,
promossa la utilizzazione dei servizi di carattere sanitario,
sociale e psicologico, sia degli enti locali sia di
associazioni e cooperative sociali, e l'eventuale istituzione
di nuovi servizi, a favore delle persone che esercitano la
prostituzione e di chiunque volontariamente voglia usufruirne
come mezzi utili di sostegno alla soluzione di problemi
inerenti la sfera della sessualità.
4. I servizi di cui al comma 3 sono coordinati dal
competente ente locale.
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