| (Corsi di istruzione, di formazione professionale e di
sostegno per l'avviamento al lavoro).
1. Con legge regionale, da emanare entro un anno dalla data
di entrata in
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vigore della presente legge, sono programmati interventi
diretti a promuovere e favorire la partecipazione delle
persone che manifestano concreta volontà di cessazione
dell'attività di prostituzione, ai corsi di istruzione, di
formazione professionale, di sostegno per l'avviamento al
lavoro, istituiti anche in regime di convenzione con le
associazioni di volontariato, le cooperative sociali, le
associazioni sociali in genere.
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