| (Trattamenti sanitari volontari
ed obbligatori).
1. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari di cui
all'articolo 3 sono di norma volontari.
2. Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione per
le patologie a trasmissione sessuale sono attivati normalmente
da servizi extraospedalieri istituiti presso i consultori
esistenti sul territorio.
3. Il sindaco, quale autorità sanitaria locale, su proposta
di un medico, può disporre accertamenti e trattamenti sanitari
obbligatori per chi è affetto da patologia a trasmissione
sessuale che comporti accertato pericolo per la salute
collettiva.
4. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori
di cui al presente articolo sono attuati, ai sensi
dell'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della
dignità della persona e dei diritti civili, compreso, per
quanto possibile, il diritto alla scelta del medico e del
luogo di cura.
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5. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori
sono attuati dai presìdi e servizi pubblici territoriali e,
ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere
pubbliche o convenzionate.
6. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori
sono accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il
consenso e la partecipazione da parte del soggetto che vi è
obbligato.
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