| (Esercizio della prostituzione
con un minore).
1. Chiunque compia atti di prostituzione con un minore di
anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con
la multa fino a dieci milioni di lire.
2. Il minore coinvolto in atti di prostituzione è affidato,
per un programma di recupero, di formazione professionale, di
avviamento al lavoro e di reinserimento, ai servizi sociali
istituiti dagli enti locali, in conformità alle direttive
emanate con legge regionale entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
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