| (Non punibilità dell'esercizio della
prostituzione in dimora comune).
1. Non è punibile ai sensi dell'articolo 3, primo
capoverso, numero 1), della legge 20 febbraio 1958, n. 75,
chi, per esercitare la prostituzione, utilizzi una privata
dimora, di cui abbia la legittima disponibilità, in comune con
non più di due soggetti dediti alla medesima attività ed
insieme agli stessi disponga di beni mobili, immobili e di
servizi in comune.
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