| (Non punibilità per l'ospitalità
senza fini di lucro).
1. Non è punibile ai sensi dell'articolo 3, primo
capoverso, numero 3), della legge
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20 febbraio 1958, n. 75, chiunque, proprietario di casa
mobiliata, ivi esercitando direttamente la prostituzione,
ospita anche abitualmente e senza fini di lucro, un'altra
persona che, all'interno del medesimo locale, sia dedito
individualmente alla prostituzione.
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