| (Esclusione del reato di favoreggiamento).
1. Non costituisce reato di favoreggiamento, ai sensi
dell'articolo 3, primo capoverso, numero 8), della legge 20
febbraio 1958, n. 75, l'attività, in qualsiasi forma prestata,
e senza fini di lucro, di reciproca assistenza fra soggetti
che esercitano la prostituzione.
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