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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15626
DDL1339-0003
Progetto di legge Camera n. 1339 - testo trasmesso dal Senato - (DDL12-1339)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C1339. TESTIPDL
...C1339.
...DISEGNO DI LEGGE --
Pag. 3 ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 LUGLIO 1994, N. 476
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZAL ZZDDLC1339 ZZ12 ZZDC ZZTR
      All'articolo 1:
        al comma 1, nel testo del richiamato articolo 10 del
  decreto-legge 5 febbraio 1990, n.16, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n.71, è aggiunto il
  seguente capoverso:
      "6- bis.  I commi sesto e settimo dell'articolo 9
  della legge 16 aprile 1973, n.171, e successive modificazioni,
  sono sostituiti dai seguenti:
      "In deroga a quanto previsto dall'articolo 26 della legge
  5 marzo 1963, n.366, chiunque apra, mantenga o comunque
  effettui uno scarico nell'ambito territoriale di applicazione
  della presente legge, senza aver richiesto la prescritta
  concessione al Magistrato alle acque se lo scarico avviene
  entro la conterminazione lagunare ovvero senza aver richiesto
  la prescritta autorizzazione se lo scarico avviene nel
  restante ambito di applicazione della presente legge, ovvero
  continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che la
  concessione o l'autorizzazione è stata negata o revocata, è
  punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da
  lire 500 mila a lire 10 milioni.  In caso di recidiva specifica
  è consentita l'emissione del mandato di cattura.  Se lo scarico
  supera i limiti di accettabilità di cui alla tabella allegata
  al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973,
  n.962, si applica sempre la pena dell'arresto.
      Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare
  le prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione o di
  autorizzazione è punito con l'arresto fino a due anni o con
  l'ammenda fino a lire 10 milioni"".
        All'articolo 2:
        il comma 1 è sostituito dal seguente:
      "1.  Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
  Ministro dei lavori pubblici e sentito il Comitato di cui
  all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n.798, provvede
  ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994,
  n.36, all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella
  allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20
  settembre 1973, n.962";
        il comma 3 è soppresso.
 
                               Pag. 4
 
        All'articolo 3 dopo il comma 4, è inserito il
  seguente:
      "4- bis.  All'articolo 6, comma 1, della legge 16
  aprile 1973, n.171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3,
  della legge 8 novembre 1991, n.360, le parole: "nel territorio
  del comune di Chioggia" sono sostituite dalle seguenti: "nel
  territorio dei centri storici di Chioggia e Sottomarina"".
        All'articolo 5 dopo il comma 2, è aggiunto il
  seguente:
      "2- bis.  All'area del comprensorio denominato "Ex
  Forte di Brondolo", così come individuata dall'articolo 1
  della legge 10 marzo 1982, n.72, si applicano le norme di cui
  alla legge 5 febbraio 1992, n.177.  Le norme di cui agli
  articoli 2, 3 e 4 della legge 10 marzo 1982, n.72, e
  successive modificazioni, in contrasto con le norme di cui
  alla citata legge n.177 del 1992, si intendono abrogate".
 
DATA=940928 FASCID=DDL12-1339 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=TR NSTA=1339 TOTPAG=0009 TOTDOC=0010 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FDC PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=133900 00 FASCIDC=12DDL1339 SORTNAV=0133900 000 00000 ZZDDLC1339 NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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