| All'articolo 1:
al comma 1, nel testo del richiamato articolo 10 del
decreto-legge 5 febbraio 1990, n.16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n.71, è aggiunto il
seguente capoverso:
"6- bis. I commi sesto e settimo dell'articolo 9
della legge 16 aprile 1973, n.171, e successive modificazioni,
sono sostituiti dai seguenti:
"In deroga a quanto previsto dall'articolo 26 della legge
5 marzo 1963, n.366, chiunque apra, mantenga o comunque
effettui uno scarico nell'ambito territoriale di applicazione
della presente legge, senza aver richiesto la prescritta
concessione al Magistrato alle acque se lo scarico avviene
entro la conterminazione lagunare ovvero senza aver richiesto
la prescritta autorizzazione se lo scarico avviene nel
restante ambito di applicazione della presente legge, ovvero
continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che la
concessione o l'autorizzazione è stata negata o revocata, è
punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da
lire 500 mila a lire 10 milioni. In caso di recidiva specifica
è consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico
supera i limiti di accettabilità di cui alla tabella allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973,
n.962, si applica sempre la pena dell'arresto.
Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare
le prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione o di
autorizzazione è punito con l'arresto fino a due anni o con
l'ammenda fino a lire 10 milioni"".
All'articolo 2:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici e sentito il Comitato di cui
all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n.798, provvede
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994,
n.36, all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20
settembre 1973, n.962";
il comma 3 è soppresso.
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All'articolo 3 dopo il comma 4, è inserito il
seguente:
"4- bis. All'articolo 6, comma 1, della legge 16
aprile 1973, n.171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3,
della legge 8 novembre 1991, n.360, le parole: "nel territorio
del comune di Chioggia" sono sostituite dalle seguenti: "nel
territorio dei centri storici di Chioggia e Sottomarina"".
All'articolo 5 dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente:
"2- bis. All'area del comprensorio denominato "Ex
Forte di Brondolo", così come individuata dall'articolo 1
della legge 10 marzo 1982, n.72, si applicano le norme di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n.177. Le norme di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 10 marzo 1982, n.72, e
successive modificazioni, in contrasto con le norme di cui
alla citata legge n.177 del 1992, si intendono abrogate".
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