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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15628
DDL1339-0005
Progetto di legge Camera n. 1339 - testo trasmesso dal Senato - (DDL12-1339)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C1339. TESTIPDL
...C1339.
...Decreto-legge 30 luglio 1994, n. 476, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.178 del 1^ agosto 1994. Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1339 ZZ12 ZZDL ZZTR
      1.  L'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n.16,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990,
  n.71, è sostituito dal seguente:
      "Art. 10. -  (Venezia e Chioggia). - 1.  I
  comuni di Venezia e Chioggia, ad integrazione del "Piano per
  la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque
  del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna
  di Venezia", elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di
  fognatura e di depurazione delle acque usate provenienti dai
  centri storici, dalle isole e dai litorali del lido e di
  Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo
  criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area
  lagunare gli obiettivi previsti dall'articolo 5 della
  direttiva 91/271/CEE per le aree sensibili.  Il comune di
  Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del
  progetto integrato definito dall'accordo di programma del 3
  agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio
  1992, n.139.
 
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        2.  I progetti sono approvati dalla regione Veneto
  previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia
  di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n.171, come
  integrata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n.360.
  L'approvazione costituisce altresì variante agli strumenti
  urbanistici generali e comporta dichiarazione di pubblica
  utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
        3.  Negli ambiti indicati nel comma 1 del presente
  articolo, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo
  scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti
  civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo
  dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20
  settembre 1973, n.962, dalle aziende artigiane produttive,
  dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e
  dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione,
  purché sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti
  approvati dai comuni.  I trattamenti degli scarichi di cui al
  presente comma superiori a cento abitanti equivalenti devono
  essere basati sull'impiego delle migliori tecnologie
  applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto
  della situazione urbanistica ed edilizia specifica.  Le
  tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni
  depurative sono identificate dalla regione Veneto con il piano
  regionale di risanamento delle acque, approvato ai sensi
  dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n.319, e
  successive modificazioni, che sarà a tal fine integrato, per
  il trattamento degli scarichi superiori a cento abitanti
  equivalenti, entro il 30 settembre 1994.  I caratteri di
  qualità delle acque degli effluenti degli impianti individuali
  di cui al presente comma possono eccedere i limiti stabiliti
  dalla tabella allegata al decreto del Presidente della
  Repubblica 20 settembre 1973, n.962, salvo il rispetto dei
  regolamenti locali di igiene e sanità.
        4.  Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco
  del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati
  per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti
  igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai
  progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai
  sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
  n.139.
        5.  Le aziende artigiane produttive, gli
  stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende
  turistiche ricettive e della ristorazione non serviti da
  pubblica fognatura che abbiano presentato o presentino ai
  comuni entro il 30 novembre 1994 un piano di adeguamento degli
  scarichi, possono completare le opere entro il 30 giugno 1995.
  Le opere relative agli insediamenti civili con scarichi di
  acque reflue superiori a cento abitanti equivalenti possono
  essere completate entro il 30 giugno 1996.  Le disposizioni di
  cui al comma 4 si applicano anche alle aziende artigiane
  produttive che abbiano presentato o presentino ai comuni entro
  il 30 novembre 1994 il suddetto piano di adeguamento degli
  scarichi.  I sindaci, nel definire il criterio preferenziale,
  dovranno tener conto del rischio di inquinamento collegato e
  quindi della particolarità del caso e dell'urgenza delle opere
  da eseguire, oppure dell'avvenuta completa esecuzione degli
  interventi previsti nel suddetto piano di adeguamento degli
  scarichi.
 
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        6.  In attesa della definizione dei procedimenti
  amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti
  penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di
  superamento dei limiti di accettabilità di cui al decreto del
  Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n.962, previsti
  dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n.171, e
  successive modificazioni ed integrazioni.  Il rilascio in
  sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal
  comma 5 estingue i reati stessi.".
 
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