| 1. L'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n.16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990,
n.71, è sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Venezia e Chioggia). - 1. I
comuni di Venezia e Chioggia, ad integrazione del "Piano per
la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque
del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna
di Venezia", elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di
fognatura e di depurazione delle acque usate provenienti dai
centri storici, dalle isole e dai litorali del lido e di
Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo
criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area
lagunare gli obiettivi previsti dall'articolo 5 della
direttiva 91/271/CEE per le aree sensibili. Il comune di
Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del
progetto integrato definito dall'accordo di programma del 3
agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio
1992, n.139.
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2. I progetti sono approvati dalla regione Veneto
previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia
di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n.171, come
integrata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n.360.
L'approvazione costituisce altresì variante agli strumenti
urbanistici generali e comporta dichiarazione di pubblica
utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
3. Negli ambiti indicati nel comma 1 del presente
articolo, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo
scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti
civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20
settembre 1973, n.962, dalle aziende artigiane produttive,
dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e
dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione,
purché sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti
approvati dai comuni. I trattamenti degli scarichi di cui al
presente comma superiori a cento abitanti equivalenti devono
essere basati sull'impiego delle migliori tecnologie
applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto
della situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le
tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni
depurative sono identificate dalla regione Veneto con il piano
regionale di risanamento delle acque, approvato ai sensi
dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n.319, e
successive modificazioni, che sarà a tal fine integrato, per
il trattamento degli scarichi superiori a cento abitanti
equivalenti, entro il 30 settembre 1994. I caratteri di
qualità delle acque degli effluenti degli impianti individuali
di cui al presente comma possono eccedere i limiti stabiliti
dalla tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 20 settembre 1973, n.962, salvo il rispetto dei
regolamenti locali di igiene e sanità.
4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco
del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati
per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti
igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai
progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n.139.
5. Le aziende artigiane produttive, gli
stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende
turistiche ricettive e della ristorazione non serviti da
pubblica fognatura che abbiano presentato o presentino ai
comuni entro il 30 novembre 1994 un piano di adeguamento degli
scarichi, possono completare le opere entro il 30 giugno 1995.
Le opere relative agli insediamenti civili con scarichi di
acque reflue superiori a cento abitanti equivalenti possono
essere completate entro il 30 giugno 1996. Le disposizioni di
cui al comma 4 si applicano anche alle aziende artigiane
produttive che abbiano presentato o presentino ai comuni entro
il 30 novembre 1994 il suddetto piano di adeguamento degli
scarichi. I sindaci, nel definire il criterio preferenziale,
dovranno tener conto del rischio di inquinamento collegato e
quindi della particolarità del caso e dell'urgenza delle opere
da eseguire, oppure dell'avvenuta completa esecuzione degli
interventi previsti nel suddetto piano di adeguamento degli
scarichi.
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6. In attesa della definizione dei procedimenti
amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti
penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di
superamento dei limiti di accettabilità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n.962, previsti
dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n.171, e
successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in
sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal
comma 5 estingue i reati stessi.".
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