| 1. Il Ministro dell'ambiente provvede con proprio
decreto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5
gennaio 1994, n.36, all'aggiornamento dei valori limite di cui
alla tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 20 settembre 1973, n.962.
2. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia
l'autorizzazione allo scarico di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n.133, è rilasciata dal Magistrato alle
acque.
3. La procedura prevista dall'articolo 3, trentunesimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20
settembre 1973, n.962, si applica esclusivamente agli impianti
i cui scarichi sversano direttamente all'interno della
conterminazione lagunare. Per gli impianti di depurazione
pubblici e privati ricadenti nel territorio scolante nella
laguna di Venezia si applicano le ordinarie procedure di
approvazione dei progetti, di autorizzazione allo scarico e di
controllo previste dalla vigente normativa statale e
regionale.
4. L'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 settembre 1973, n.962, è sostituito dal
seguente:
"Art. 13. - 1. La vigilanza sull'esecuzione
delle opere è esercitata, a mezzo dell'apposita sezione di cui
all'articolo 9, terzo comma, lettera b), della legge 16
aprile 1973, n.171, e successive modificazioni, dal Magistrato
alle acque di Venezia. Nel caso in cui i privati, le imprese o
gli enti pubblici tenuti alla realizzazione degli impianti di
cui all'articolo 9, secondo comma, della citata legge n.171
del 1973, e successive modificazioni, non adempiano agli
obblighi entro i termini previsti dal decreto di approvazione
del progetto, l'organo di vigilanza ordina l'immediata
chiusura degli scarichi, dandone comunicazione all'autorità
giudiziaria".
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