| 1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8
novembre 1991, n.360, le parole: "a Venezia insulare, alle
isole della laguna" sono sostituite dalle seguenti: "al centro
storico di Venezia, alle isole della laguna, ad eccezione del
Lido, al litorale di Pellestrina".
2. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della legge
8 novembre 1991, n.360, sono soppresse le parole: "e rientri
nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica".
Pag. 8
3. All'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n.360,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
" 2- bis. Il diritto di prelazione non può essere
esercitato nei seguenti casi:
a) quando la cessione delle quote di proprietà,
ovvero il trasferimento della proprietà, è a favore di parenti
del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo
grado incluso;
b) quando il trasferimento della proprietà di
beni immobili avvenga a favore di acquirenti che abbiano la
propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile
nell'ambito dello stesso comune e si impegnino a trasferire
nell'immobile la propria residenza entro centottanta
giorni".
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della
legge 8 novembre 1991, n.360, si applicano anche al comune di
Chioggia. Solo a tal fine il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della predetta legge, ivi previsto, si
intende riferito alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e la data del 31 dicembre 1989 si intende sostituita
con quella del 31 dicembre 1992.
5. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio
1992, n.139, è sostituito dal seguente:
" 4. Per gli interventi di competenza dei comuni di
Venezia e di Chioggia, di cui all'articolo 6 della legge 29
novembre 1984, n.798, e all'articolo 2, comma 1, lettera
d), della legge 8 novembre 1991, n.360, sono autorizzati
impegni quindicennali nei limiti di lire 31 miliardi con
decorrenza dall'anno 1993, di lire 10 miliardi con decorrenza
dall'anno 1994, e di lire 11 miliardi con decorrenza dall'anno
1995 e di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996.".
6. All'articolo 6, primo comma, lettera d), della
legge 29 novembre 1984, n.798, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "nell'ambito dell'intero territorio
comunale.".
| |