Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15630
DDL1339-0007
Progetto di legge Camera n. 1339 - testo trasmesso dal Senato - (DDL12-1339)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C1339. TESTIPDL
...C1339.
...Decreto-legge 30 luglio 1994, n. 476, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.178 del 1^ agosto 1994. Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1339 ZZ12 ZZDL ZZTR
      1.  All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8
  novembre 1991, n.360, le parole: "a Venezia insulare, alle
  isole della laguna" sono sostituite dalle seguenti: "al centro
  storico di Venezia, alle isole della laguna, ad eccezione del
  Lido, al litorale di Pellestrina".
      2.  All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della legge
  8 novembre 1991, n.360, sono soppresse le parole: "e rientri
  nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia
  residenziale pubblica".
 
                               Pag. 8
 
      3.  All'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n.360,
  dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      " 2- bis.  Il diritto di prelazione non può essere
  esercitato nei seguenti casi:
          a)  quando la cessione delle quote di proprietà,
  ovvero il trasferimento della proprietà, è a favore di parenti
  del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo
  grado incluso;
          b)  quando il trasferimento della proprietà di
  beni immobili avvenga a favore di acquirenti che abbiano la
  propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile
  nell'ambito dello stesso comune e si impegnino a trasferire
  nell'immobile la propria residenza entro centottanta
  giorni".
      4.  Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della
  legge 8 novembre 1991, n.360, si applicano anche al comune di
  Chioggia.  Solo a tal fine il termine di sei mesi dalla data di
  entrata in vigore della predetta legge, ivi previsto, si
  intende riferito alla data di entrata in vigore del presente
  decreto, e la data del 31 dicembre 1989 si intende sostituita
  con quella del 31 dicembre 1992.
      5.  Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio
  1992, n.139, è sostituito dal seguente:
      " 4.  Per gli interventi di competenza dei comuni di
  Venezia e di Chioggia, di cui all'articolo 6 della legge 29
  novembre 1984, n.798, e all'articolo 2, comma 1, lettera
  d),  della legge 8 novembre 1991, n.360, sono autorizzati
  impegni quindicennali nei limiti di lire 31 miliardi con
  decorrenza dall'anno 1993, di lire 10 miliardi con decorrenza
  dall'anno 1994, e di lire 11 miliardi con decorrenza dall'anno
  1995 e di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996.".
      6.  All'articolo 6, primo comma, lettera  d),  della
  legge 29 novembre 1984, n.798, sono aggiunte, in fine, le
  seguenti parole: "nell'ambito dell'intero territorio
  comunale.".
 
DATA=940928 FASCID=DDL12-1339 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=TR NSTA=1339 TOTPAG=0009 TOTDOC=0010 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0007 RIGINIZ=046 PAGFIN=0008 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=133900 00 FASCIDC=12DDL1339 SORTNAV=0133900 000 00000 ZZDDLC1339 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



Ritorna al menu della banca dati