| 1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo
comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n.171, le
aziende a prevalente partecipazione pubblica, costituite nei
comuni di Venezia e di Chioggia, vengono disciplinate con
legge regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, in
modo che la partecipazione pubblica sia prevalentemente
costituita da quote degli enti locali.
2. Il numero 4) del secondo comma dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973,
n.791, è abrogato.
| |