| 1. All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 1,
comma 1, valutato in lire 3.670 milioni per l'anno 1994, in
lire 4.280 milioni per l'anno 1995 ed in lire 2.140 milioni
annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1,
comma 2, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1994, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari
esteri.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
| |