| All'articolo 1, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai
seguenti:
"2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle domande di pensionamento, ancorché accettate da parte
degli enti di appartenenza, presentate fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto e con decorrenza dalla
medesima data.
3. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni, è fatta salva
la possibilità di revocare le domande di pensionamento,
ancorché accettate dagli enti di appartenenza, ovvero, qualora
cessati dal servizio dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, di essere riammessi con la qualifica
rivestita e con l'anzianità di servizio maturata all'atto del
collocamento a riposo con regolarizzazione contributiva del
periodo di interruzione dell'attività lavorativa a carico
dell'ente, con rivalsa nei confronti del dipendente della
quota contributiva a suo carico.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si
applicano:
a) nei casi di cessazione dal servizio per
invalidità derivante o meno da causa di servizio, nonché ai
lavoratori privi della vista;
b) per i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 già cessati dal servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i
quali il termine di decorrenza del trattamento di pensione è
stabilito, ai sensi dell'articolo 11, comma 17, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, al 24 dicembre 1994;
c) per i lavoratori dipendenti del settore
privato che hanno presentato ai rispettivi enti di previdenza
domanda di pensionamento anticipato in data antecedente a
quella di entrata in vigore del presente decreto e che, in
possesso dei requisiti di legge per il pensionamento
anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre
1994 e non esplichino attività di lavoro autonomo o di
impresa; la cessazione entro il termine anzidetto deve
risultare dalla documentazione agli atti degli enti di
previdenza ed essere certificata dal datore di lavoro mediante
espressa dichiarazione di responsabilità;
d) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione
volontaria in data anteriore a quella di entrata in vigore del
presente decreto nonché per i lavoratori per i quali a tale
data sia in corso il periodo di preavviso connesso alla
risoluzione del rapporto di lavoro, sempreché la comunicazione
di preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante
espressa dichiarazione di responsabilità;
e) nei casi di pensionamento anticipato previsti
specificamente da norme derogatorie, connessi ad esuberi
strutturali di manodopera;
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f) per i lavoratori dipendenti da imprese cui è
concesso il trattamento straordinario di integrazione
salariale;
g) nei casi di fruizione dell'indennità di
mobilità di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e
integrazioni;
h) per i lavoratori che fruiscano alla data di
entrata in vigore del presente decreto del trattamento di
mobilità;
i) per i lavoratori che possano far valere una
anzianità contributiva non inferiore a 40 anni ovvero
l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di
appartenenza;
l) per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui
al decreto-legge 1^ dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al
decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602; per i lavoratori
dipendenti da altri enti o imprese per i quali siano avviati
processi di ristrutturazione e risanamento previsti da
specifiche normative nonché per i lavoratori eccedenti degli
enti locali per i quali sia stato approvato il bilancio
riequilibrato da parte del Ministero dell'interno ai sensi del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e
dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68".
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1- bis. - 1. I lavoratori dipendenti
privati e pubblici nonché i lavoratori autonomi che abbiano
presentato entro la data del 28 settembre 1994 la domanda di
pensionamento di anzianità, accettata, ove previsto, entro la
medesima data dall'amministrazione di appartenenza, possono
conseguire il trattamento pensionistico con le seguenti
decorrenze:
a) dal 1^ luglio 1995, qualora al 28 settembre
1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio
non inferiore a 37 anni;
b) dal 1^ gennaio 1996, qualora al 28 settembre
1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio
non inferiore a 31 anni;
c) dal 1^ gennaio 1997, qualora al 28 settembre
1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio
fino a 30 anni.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 che conseguono il
requisito contributivo o di servizio massimo utile previsto
nei rispettivi ordinamenti antecedentemente alle date indicate
alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, il
trattamento pensionistico è attribuito con la decorrenza
eventualmente anteriore stabilita dalla disciplina in materia
di decorrenza delle pensioni di anzianità.
3. Ai trattamenti pensionistici di anzianità dei
lavoratori di cui al comma 1, lettere b) e c),
continuano ad applicarsi le riduzioni previste
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dall'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, se più favorevoli rispetto a quelle in vigore alla data
di decorrenza della prestazione.
4. Ferma restando la facoltà di cui all'articolo 1, comma
3, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al comma 1
del presente articolo i lavoratori interessati debbono
rinnovare la domanda di pensionamento nel mese di gennaio
1995.
Art. 1- ter. - 1. Al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le modificazioni di cui al
presente articolo.
2. Al primo comma dell'articolo 19 sono aggiunte, in
fine, le parole: "a condizione che tali beni e servizi siano
destinati ad essere utilizzati esclusivamente per
l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili
ai sensi degli articoli 8, 8- bis e 9, di operazioni
esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse
dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo
7 e dell'articolo 74, commi dal primo al settimo".
3. I commi terzo e quarto dell'articolo 19 sono
sostituiti dai seguenti:
"Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati
promiscumente per effettuare sia operazioni che danno diritto
a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la
detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va
operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto
tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto
alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese
quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta,
relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente
operata con l'applicazione della percentuale dell'anno
precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La
percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità
superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o
meno i cinque decimi.
Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al
terzo comma non si tiene conto delle cessioni di beni
ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425,
n. 3, del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma
dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2,
terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle
operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a),
b), c) e d), delle somme e valori esclusi dalla base
imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni
di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c),
e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9)
dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività
propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni
imponibili".
4. Al primo comma dell'articolo 19- bis è premesso
il seguente:
"La detrazione dell'imposta inizialmente operata in
relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o
importati deve essere rettificata, in più o in meno, se i beni
e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per
realizzare operazioni diverse da quelle
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cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va
operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui i beni e
servizi ricevono diversa destinazione".
5. Dopo il primo comma dell'articolo 19- bis, è
inserito il seguente:
"Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica deve
essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno
di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta
differenza".
6. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 21 sono
aggiunte, in fine, le parole: "e per quelle escluse dal campo
di applicazione dell'imposta".
7. Al terzo comma dell'articolo 23, dopo le parole:
"operazioni esenti", sono inserite le seguenti: "o escluse dal
campo di applicazione dell'imposta"".
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