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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15646
DDL1341-0004
Relazione Camera n. 1341-A (DDL12-1341-A)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C1341A. TESTIPDL
...C1341A.
...DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (TESTO A FRONTE) ... (omissis) ...
Pag. 4 Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC1341A ZZ12 ZZDC ZZRM
      All'articolo 1, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai
  seguenti:
      "2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
  alle domande di pensionamento, ancorché accettate da parte
  degli enti di appartenenza, presentate fino alla data di
  entrata in vigore del presente decreto e con decorrenza dalla
  medesima data.
      3.  Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
  cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
  29, e successive modificazioni e integrazioni, è fatta salva
  la possibilità di revocare le domande di pensionamento,
  ancorché accettate dagli enti di appartenenza, ovvero, qualora
  cessati dal servizio dalla data di entrata in vigore del
  presente decreto, di essere riammessi con la qualifica
  rivestita e con l'anzianità di servizio maturata all'atto del
  collocamento a riposo con regolarizzazione contributiva del
  periodo di interruzione dell'attività lavorativa a carico
  dell'ente, con rivalsa nei confronti del dipendente della
  quota contributiva a suo carico.
      4.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si
  applicano:
          a)  nei casi di cessazione dal servizio per
  invalidità derivante o meno da causa di servizio, nonché ai
  lavoratori privi della vista;
          b)  per i dipendenti delle pubbliche
  amministrazioni di cui al comma 3 già cessati dal servizio
  alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i
  quali il termine di decorrenza del trattamento di pensione è
  stabilito, ai sensi dell'articolo 11, comma 17, della legge 24
  dicembre 1993, n. 537, al 24 dicembre 1994;
          c)  per i lavoratori dipendenti del settore
  privato che hanno presentato ai rispettivi enti di previdenza
  domanda di pensionamento anticipato in data antecedente a
  quella di entrata in vigore del presente decreto e che, in
  possesso dei requisiti di legge per il pensionamento
  anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre
  1994 e non esplichino attività di lavoro autonomo o di
  impresa; la cessazione entro il termine anzidetto deve
  risultare dalla documentazione agli atti degli enti di
  previdenza ed essere certificata dal datore di lavoro mediante
  espressa dichiarazione di responsabilità;
          d)  per i lavoratori ammessi alla prosecuzione
  volontaria in data anteriore a quella di entrata in vigore del
  presente decreto nonché per i lavoratori per i quali a tale
  data sia in corso il periodo di preavviso connesso alla
  risoluzione del rapporto di lavoro, sempreché la comunicazione
  di preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante
  espressa dichiarazione di responsabilità;
          e)  nei casi di pensionamento anticipato previsti
  specificamente da norme derogatorie, connessi ad esuberi
  strutturali di manodopera;
 
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          f)  per i lavoratori dipendenti da imprese cui è
  concesso il trattamento straordinario di integrazione
  salariale;
          g)  nei casi di fruizione dell'indennità di
  mobilità di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23
  luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e
  integrazioni;
          h)  per i lavoratori che fruiscano alla data di
  entrata in vigore del presente decreto del trattamento di
  mobilità;
          i)  per i lavoratori che possano far valere una
  anzianità contributiva non inferiore a 40 anni ovvero
  l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di
  appartenenza;
          l)  per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui
  al decreto-legge 1^ dicembre 1993, n. 487, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al
  decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602; per i lavoratori
  dipendenti da altri enti o imprese per i quali siano avviati
  processi di ristrutturazione e risanamento previsti da
  specifiche normative nonché per i lavoratori eccedenti degli
  enti locali per i quali sia stato approvato il bilancio
  riequilibrato da parte del Ministero dell'interno ai sensi del
  decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e
  dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
  68".
      Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
      "Art. 1- bis. -  1.  I lavoratori dipendenti
  privati e pubblici nonché i lavoratori autonomi che abbiano
  presentato entro la data del 28 settembre 1994 la domanda di
  pensionamento di anzianità, accettata, ove previsto, entro la
  medesima data dall'amministrazione di appartenenza, possono
  conseguire il trattamento pensionistico con le seguenti
  decorrenze:
          a)  dal 1^ luglio 1995, qualora al 28 settembre
  1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio
  non inferiore a 37 anni;
          b)  dal 1^ gennaio 1996, qualora al 28 settembre
  1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio
  non inferiore a 31 anni;
          c)  dal 1^ gennaio 1997, qualora al 28 settembre
  1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio
  fino a 30 anni.
      2.  Per i lavoratori di cui al comma 1 che conseguono il
  requisito contributivo o di servizio massimo utile previsto
  nei rispettivi ordinamenti antecedentemente alle date indicate
  alle lettere  a), b)  e  c)  del medesimo comma 1, il
  trattamento pensionistico è attribuito con la decorrenza
  eventualmente anteriore stabilita dalla disciplina in materia
  di decorrenza delle pensioni di anzianità.
      3.  Ai trattamenti pensionistici di anzianità dei
  lavoratori di cui al comma 1, lettere  b)  e  c),
  continuano ad applicarsi le riduzioni previste
 
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  dall'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n.
  537, se più favorevoli rispetto a quelle in vigore alla data
  di decorrenza della prestazione.
      4.  Ferma restando la facoltà di cui all'articolo 1, comma
  3, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al comma 1
  del presente articolo i lavoratori interessati debbono
  rinnovare la domanda di pensionamento nel mese di gennaio
  1995.
      Art. 1- ter. -  1.  Al decreto del Presidente
  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
  modificazioni, sono apportate le modificazioni di cui al
  presente articolo.
      2.  Al primo comma dell'articolo 19 sono aggiunte, in
  fine, le parole: "a condizione che tali beni e servizi siano
  destinati ad essere utilizzati esclusivamente per
  l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili
  ai sensi degli articoli 8, 8- bis  e 9, di operazioni
  esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse
  dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo
  7 e dell'articolo 74, commi dal primo al settimo".
      3.  I commi terzo e quarto dell'articolo 19 sono
  sostituiti dai seguenti:
      "Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati
  promiscumente per effettuare sia operazioni che danno diritto
  a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la
  detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va
  operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto
  tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto
  alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese
  quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta,
  relative all'anno medesimo.  La detrazione è provvisoriamente
  operata con l'applicazione della percentuale dell'anno
  precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno.  La
  percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità
  superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o
  meno i cinque decimi.
      Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al
  terzo comma non si tiene conto delle cessioni di beni
  ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425,
  n. 3, del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma
  dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2,
  terzo comma, lettere  a), d), e), f)  ed  h),  delle
  operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere  a),
  b), c)  e  d),  delle somme e valori esclusi dalla base
  imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni
  di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere  b)  e  c),
  e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9)
  dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività
  propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni
  imponibili".
      4.  Al primo comma dell'articolo 19- bis  è premesso
  il seguente:
      "La detrazione dell'imposta inizialmente operata in
  relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o
  importati deve essere rettificata, in più o in meno, se i beni
  e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per
  realizzare operazioni diverse da quelle
 
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  cui erano stati destinati.  La rettifica della detrazione va
  operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui i beni e
  servizi ricevono diversa destinazione".
      5.  Dopo il primo comma dell'articolo 19- bis,  è
  inserito il seguente:
      "Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica deve
  essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno
  di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta
  differenza".
      6.  Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 21 sono
  aggiunte, in fine, le parole: "e per quelle escluse dal campo
  di applicazione dell'imposta".
      7.  Al terzo comma dell'articolo 23, dopo le parole:
  "operazioni esenti", sono inserite le seguenti: "o escluse dal
  campo di applicazione dell'imposta"".
 
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