| 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del
riordinamento organico dei sistemi previdenziali privato e
pubblico e della loro omogeneizzazione, con particolare
riferimento agli istituti del pensionamento anticipato, e
comunque non oltre il 1^ febbraio 1995, ai lavoratori
dipendenti privati e pubblici, nonché ai lavoratori autonomi è
sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di
regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto, con
decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti
pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il
pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a
riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle domande di pensionamento, ancorché accettate da parte
degli enti di appartenenza, presentate fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto e per le quali la
decorrenza del pensionamento sia successiva a tale data.
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3. E' fatta salva, per i lavoratori che abbiano
presentato domanda di collocamento in pensione successivamente
al 1^ luglio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la possibilità di revocarla.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o
meno da causa di servizio, nei casi di pensionamento
anticipato specificamente previsti da norme derogatorie
connessi ad esuberi strutturali di manodopera, ai lavoratori
dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento di
integrazione salariale ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nei casi di
trattamenti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché ai lavoratori che possono far valere
un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni; non si
applicano, inoltre, ai lavoratori dipendenti dagli enti di cui
al decreto-legge 1^ dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al
decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, nonché da altri enti o
imprese per le quali siano avviati processi di
ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche
disposizioni di legge.
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