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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15648
DDL1341-0006
Relazione Camera n. 1341-A (DDL12-1341-A)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C1341A. TESTIPDL
...C1341A.
...Decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1994. Sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC1341A ZZ12 ZZDL ZZRM
      1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del
  presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del
  riordinamento organico dei sistemi previdenziali privato e
  pubblico e della loro omogeneizzazione, con particolare
  riferimento agli istituti del pensionamento anticipato, e
  comunque non oltre il 1^ febbraio 1995, ai lavoratori
  dipendenti privati e pubblici, nonché ai lavoratori autonomi è
  sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di
  regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto, con
  decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti
  pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il
  pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a
  riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti.
      2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
  alle domande di pensionamento, ancorché accettate da parte
  degli enti di appartenenza, presentate fino alla data di
  entrata in vigore del presente decreto e per le quali la
  decorrenza del pensionamento sia successiva a tale data.
 
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      3.  E' fatta salva, per i lavoratori che abbiano
  presentato domanda di collocamento in pensione successivamente
  al 1^ luglio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del
  presente decreto, la possibilità di revocarla.
      4.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
  nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o
  meno da causa di servizio, nei casi di pensionamento
  anticipato specificamente previsti da norme derogatorie
  connessi ad esuberi strutturali di manodopera, ai lavoratori
  dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento di
  integrazione salariale ai sensi dell'articolo 2 del
  decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nei casi di
  trattamenti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23
  luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed
  integrazioni, nonché ai lavoratori che possono far valere
  un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni; non si
  applicano, inoltre, ai lavoratori dipendenti dagli enti di cui
  al decreto-legge 1^ dicembre 1993, n. 487, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al
  decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, nonché da altri enti o
  imprese per le quali siano avviati processi di
  ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche
  disposizioni di legge.
 
DATA=940928 FASCID=DDL12-1341-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=1341 TOTPAG=0009 TOTDOC=0007 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0008 RIGINIZ=020 PAGFIN=0009 RIGFIN=025 UPAG=SI PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=134100A00 FASCIDC=12DDL1341 A SORTNAV=0134100A000 00000 ZZDDLC1341A NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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