| (Autofinanziamento delle società sportive
scolastiche).
1. Le società sportive scolastiche di cui all'articolo 1,
non possono in alcun modo esercitare attività commerciale a
favore di sponsor; le medesime possono, altresì,
utilizzare fondi derivanti dalle quote di iscrizione definite
dal consiglio di istituto, da lasciti e donazioni e da
proventi di attività culturali, didattiche, ricreative e
formative promosse per terzi, come mezzi di copertura delle
loro spese di gestione.
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