| (Forme di collaborazione).
1. Alla società sportiva scolastica è concesso di stabilire
varie forme di collaborazione con altre società sportive
operanti nel territorio, fermo restando il ruolo centrale
della scuola. Gli assistenti tecnici messi a disposizione
dalla scuola devono comunque possedere titoli specifici
rilasciati dalle federazioni sportive nazionali e devono
attenersi ai programmi stabili dal responsabile tecnico della
società sportiva scolastica.
2. Qualora una scuola non preveda nel proprio organico un
esperto nella disciplina sportiva che intende promuovere può
avvalersi di tecnici in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 4 messi a disposizione da una società sportiva
operante sul territorio. In tal caso il capo di istituto, o un
suo delegato, si fa carico del controllo del rispetto delle
finalità della presente legge.
| |