| (Tutela sanitaria).
1. Gli atleti iscritti alle società sportive scolastiche
sono considerati atleti agonisti e, quindi, soggetti agli
accertamenti di idoneità alla attività sportiva agonistica, di
cui al decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 5 marzo
1982.
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2. Gli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo
sono considerati interventi di medicina preventiva nel
prevalente interesse della collettività e, quindi, sono esenti
dalla partecipazione alla spesa sanitaria ai sensi
dell'articolo 8, comma 16, ultimo periodo, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8.
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