| (Utilizzo di impianti sportivi).
1. Le regioni, le province ed i comuni sono tenuti alla
stipula di contratti privilegiati con le società sportive
scolastiche per l'utilizzo degli impianti sportivi esistenti
nei rispettivi territori.
2. Ai fini di cui al comma 1, le società sportive
scolastiche hanno diritto di prelazione nell'utilizzo delle
strutture sportive scolastiche.
3. Qualora la società sportiva scolastica utilizzi spazi,
strutture ed attrezzature di proprietà delle amministrazioni
pubbliche competenti per il territorio, queste ultime ne
concedono gratuitamente l'utilizzo nelle fasce orarie
annualmente prenotate.
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