| 1. L'Associazione nazionale privi della vista, eretta in
ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1981, n. 126, che persegue finalità volte alla
promozione culturale, professionale, morale e sociale dei suoi
iscritti, collaborando a tal fine con altri enti ed
istituzioni similari, è ammessa, alla stregua degli enti ed
istituzioni che tutelano gli interessi morali e materiali dei
minorati civili, a designare in misura paritaria con le altre
istituzioni operanti nel settore, propri rappresentanti in
seno a commissioni ed organismi che operano sul territorio
dello Stato e presso cui sono trattate istanze che riguardano
gli appartenenti alla categoria dei minorati della vista.
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