| 1. La vendita e la detenzione di cani della razza
pit-bull sono vietate. Coloro che, alla data di entrata
in vigore della
Pag. 4
presente legge, siano proprietari di cani appartenenti a tale
razza devono provvedere, entro tre mesi, alla loro
sterilizzazione.
2. Tutti i cani appartenenti alla razza pit-bull sono
sequestrati dall'autorità giudiziaria e da questa dati in
affido a:
a) associazioni di tutela degli animali legalmente
riconosciute che ottengano certificazione di gradimento da
parte dei servizi veterinari regionali;
b) canili pubblici o convenzionati;
c) canili sanitari.
3. Chiunque trasgredisca alle disposizioni di cui al comma
1 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 699, secondo
comma, del codice penale.
| |