| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 300 milioni per il 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
| |