| Onorevoli Colleghi! -- Con la presente proposta di
legge il gruppo parlamentare progressisti-federativo intende
affrontare la problematica connessa alla salute delle
lavoratrici nei particolari settori e nelle specifiche
condizioni di lavoro in cui più frequentemente le donne si
trovano.
L'esigenza è quella di assumere la differenza femminile
come un diverso punto di vista attraverso il quale affrontare
questo tema tradizionale dell'azione sindacale.
Il problema della condizione di salute dei lavoratori è una
delle questioni fondamentali delle quali il movimento
sindacale fin dalle origini si è occupato. Al di là del
carattere generale dell'argomento resta tuttavia da affrontare
in dettaglio la problematica
specifica relativa alle conseguenze che la nocività
dei luoghi di lavoro ha sulla dimensione femminile.
Si fa pertanto riferimento non solo alla connotazione
biologica della donna, ma anche alle caratteristiche
storicamente determinate dei "lavori femminili". E' infatti
evidente come le attività di questo tipo comportino spesso
determinate patologie professionali legate, per esempio,
all'uso continuo della vista, allo stare a lungo in piedi o
alla necessità di fornire una precisione tale da produrre
spesso una particolare tensione nervosa.
Riteniamo quindi opportuno approntare un dispositivo
normativo di tutela che tenga conto della specificità di
queste occupazioni e della loro conseguente influenza sulla
fisiologia femminile.
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L'obiettivo è quello di predisporre per la lavoratrice
strumenti idonei a verificare i potenziali effetti nocivi del
proprio lavoro sulla sua salute fisica e mentale, attraverso
controlli personali del proprio stato di salute ed azioni
collettive rivolte al mutamento delle condizioni di lavoro
dannose, anche potenzialmente, così da garantire un lavoro
libero da rischi, paure e tensioni.
La finalità di questa proposta si connette ad un disegno
più ampio di trasformazione del lavoro, dei suoi tempi e delle
sue modalità di realizzazione, così da renderlo compatibile
con le esigenze di vita delle donne.
Attraverso questa proposta di legge, ad integrazione
dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (riforma
sanitaria), aggiungiamo pertanto l'obbligo di informazione per
le donne sui possibili rischi e fattori di nocività presenti o
collegati alle attività lavorative, sui rischi derivanti da
abitudini personali, quali l'uso di tabacco, alcool e l'abuso
di farmaci, e dal lavoro casalingo (articolo 1).
L'articolo 2 prevede l'istituzione di un osservatorio sui
rischi a danno della gravidanza realizzato con una azione
comune dai servizi di medicina del lavoro e di igiene pubblica
e dai consultori.
L'articolo 3 prevede l'osservatorio regionale con il
compito di standardizzare e coordinare le metodiche di
osservazione dei rischi derivanti da settori tipici di
lavorazione e le modalità di informazione.
Viene poi disposta, ad integrazione dell'articolo 10 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (tutela delle lavoratrici
madri),
una norma che obbliga il datore di lavoro a consentire alle
lavoratrici in stato di gravidanza di assentarsi dal lavoro,
fino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative, per
usufruire dei servizi di informazione sui rischi di cui
all'articolo 1 (articolo 4).
Allo stesso modo viene prevista l'estensione ai servizi di
tutela della salute nei luoghi di lavoro di cui agli articoli
20 e 21 della legge n. 833 del 1978 delle competenze e delle
disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, che attribuisce all'ispettorato del lavoro la
facoltà di interdire dal lavoro le lavoratrici in stato di
gravidanza in caso di gravi complicanze della gestazione o di
preesistenti forme morbose aggravabili dallo stato di
gravidanza, di condizioni di lavoro o ambientali
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e di
impossibilità di trasferire la lavoratrice in stato di
gravidanza a mansioni temporanee meno gravose. Viene inoltre
prevista una collaborazione dell'ispettorato del lavoro con i
servizi di medicina del lavoro per l'esercizio delle funzioni
ispettive (articolo 5).
Si dispone infine che siano stabilite per legge per i
servizi pubblici interessati le modalità di coordinamento, di
ridefinizione degli organici e dei corsi di formazione ed
aggiornamento professionale degli addetti al consultorio
(articolo 6).
L'articolo 7 prevede e qualifica le risorse a carico del
Fondo sanitario nazionale e delle unità sanitarie locali
necessarie per l'attuazione delle disposizioni della legge.
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