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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15672
DDL1344-0002
Progetto di legge Camera n. 1344 - testo presentato - (DDL12-1344)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1344. TESTIPDL
...C1344.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1344 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Con la presente proposta di
  legge il gruppo parlamentare progressisti-federativo intende
  affrontare la problematica connessa alla salute delle
  lavoratrici nei particolari settori e nelle specifiche
  condizioni di lavoro in cui più frequentemente le donne si
  trovano.
    L'esigenza è quella di assumere la differenza femminile
  come un diverso punto di vista attraverso il quale affrontare
  questo tema tradizionale dell'azione sindacale.
    Il problema della condizione di salute dei lavoratori è una
  delle questioni fondamentali delle quali il movimento
  sindacale fin dalle origini si è occupato.  Al di là del
  carattere generale dell'argomento resta tuttavia da affrontare
  in dettaglio la problematica
  specifica relativa alle conseguenze che la nocività
  dei luoghi di lavoro ha sulla dimensione femminile.
    Si fa pertanto riferimento non solo alla connotazione
  biologica della donna, ma anche alle caratteristiche
  storicamente determinate dei "lavori femminili".  E' infatti
  evidente come le attività di questo tipo comportino spesso
  determinate patologie professionali legate, per esempio,
  all'uso continuo della vista, allo stare a lungo in piedi o
  alla necessità di fornire una precisione tale da produrre
  spesso una particolare tensione nervosa.
    Riteniamo quindi opportuno approntare un dispositivo
  normativo di tutela che tenga conto della specificità di
  queste occupazioni e della loro conseguente influenza sulla
  fisiologia femminile.
 
                               Pag. 2
 
    L'obiettivo è quello di predisporre per la lavoratrice
  strumenti idonei a verificare i potenziali effetti nocivi del
  proprio lavoro sulla sua salute fisica e mentale, attraverso
  controlli personali del proprio stato di salute ed azioni
  collettive rivolte al mutamento delle condizioni di lavoro
  dannose, anche potenzialmente, così da garantire un lavoro
  libero da rischi, paure e tensioni.
    La finalità di questa proposta si connette ad un disegno
  più ampio di trasformazione del lavoro, dei suoi tempi e delle
  sue modalità di realizzazione, così da renderlo compatibile
  con le esigenze di vita delle donne.
    Attraverso questa proposta di legge, ad integrazione
  dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (riforma
  sanitaria), aggiungiamo pertanto l'obbligo di informazione per
  le donne sui possibili rischi e fattori di nocività presenti o
  collegati alle attività lavorative, sui rischi derivanti da
  abitudini personali, quali l'uso di tabacco, alcool e l'abuso
  di farmaci, e dal lavoro casalingo (articolo 1).
    L'articolo 2 prevede l'istituzione di un osservatorio sui
  rischi a danno della gravidanza realizzato con una azione
  comune dai servizi di medicina del lavoro e di igiene pubblica
  e dai consultori.
    L'articolo 3 prevede l'osservatorio regionale con il
  compito di standardizzare e coordinare le metodiche di
  osservazione dei rischi derivanti da settori tipici di
  lavorazione e le modalità di informazione.
    Viene poi disposta, ad integrazione dell'articolo 10 della
  legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (tutela delle lavoratrici
  madri),
  una norma che obbliga il datore di lavoro a consentire alle
  lavoratrici in stato di gravidanza di assentarsi dal lavoro,
  fino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative, per
  usufruire dei servizi di informazione sui rischi di cui
  all'articolo 1 (articolo 4).
    Allo stesso modo viene prevista l'estensione ai servizi di
  tutela della salute nei luoghi di lavoro di cui agli articoli
  20 e 21 della legge n. 833 del 1978 delle competenze e delle
  disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre
  1971, n. 1204, che attribuisce all'ispettorato del lavoro la
  facoltà di interdire dal lavoro le lavoratrici in stato di
  gravidanza in caso di gravi complicanze della gestazione o di
  preesistenti forme morbose aggravabili dallo stato di
  gravidanza, di condizioni di lavoro o ambientali
  pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e di
  impossibilità di trasferire la lavoratrice in stato di
  gravidanza a mansioni temporanee meno gravose.  Viene inoltre
  prevista una collaborazione dell'ispettorato del lavoro con i
  servizi di medicina del lavoro per l'esercizio delle funzioni
  ispettive (articolo 5).
    Si dispone infine che siano stabilite per legge per i
  servizi pubblici interessati le modalità di coordinamento, di
  ridefinizione degli organici e dei corsi di formazione ed
  aggiornamento professionale degli addetti al consultorio
  (articolo 6).
    L'articolo 7 prevede e qualifica le risorse a carico del
  Fondo sanitario nazionale e delle unità sanitarie locali
  necessarie per l'attuazione delle disposizioni della legge.
 
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