| (Informazione sui rischi).
1. Dopo la lettera f) del primo comma dell'articolo
20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunta la
seguente:
" f-bis) l'informazione alle donne, al fine della
salvaguardia della vita e della tutela della salute della
donna in stato di gravidanza e del nascituro, sui possibili
rischi e fattori di nocività presenti o collegati:
1) alle specifiche attività cui sono addette nei luoghi
di lavoro;
2) al lavoro casalingo, con specifico riferimento ai
fattori fisici ed ai prodotti chimici utilizzati;
3) alle possibili interazioni e sinergie tra le
attività di cui ai numeri 1) e 2);
4) ai rischi per la salute riproduttiva maschile e
femminile collegata alle esposizioni durante il lavoro".
2. Dopo la lettera d) del primo comma dell'articolo 1
della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aggiunta la seguente:
" d-bis) l'informazione alle donne, al fine della
salvaguardia della vita e della tutela della salute delle
donne in stato di gravidanza e del nascituro, sui possibili
rischi e fattori di nocività presenti o collegati:
1) alle specifiche attività cui sono addette nei luoghi
di lavoro;
2) al lavoro casalingo, con specifico riferimento ai
fattori fisici ed ai prodotti chimici utilizzati, ai rischi
derivanti da abitudini personali quali l'uso di tabacco,
alcool e l'abuso di farmaci;
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3) alle possibili interazioni e sinergie tra le
attività di cui ai numeri 1) e 2);
4) ai rischi per la salute riproduttiva maschile e
femminile collegata alle esposizioni durante il lavoro".
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