| (Osservatorio sui rischi
a danno della gravidanza e
della riproduzione).
1. I servizi di medicina del lavoro e di igiene pubblica e
i consultori dispongono di un osservatorio comune sui
possibili rischi a danno della gravidanza e della salute
riproduttiva. Tale osservatorio, a dimensione provinciale, è
costituito presso l'unità sanitaria locale competente per
territorio.
2. I servizi di medicina del lavoro e di igiene pubblica e
i consultori dell'unità sanitaria locale competente per
territorio predispongono una scheda per la rilevazione dei
rischi, mirata alle particolari caratteristiche sociali e
produttive del territorio in cui operano, e ai rischi per la
salute riproduttiva collegata alle esposizioni durante il
lavoro.
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