| (Osservatorio regionale).
1. Le regioni provvedono alla istituzione e all'attuazione
di un osservatorio permanente per la rilevazione dei rischi a
danno della gravidanza e della salute riproduttiva che possono
produrre effetti negativi sulla riproduzione, derivanti da
settori specifici di lavorazione.
2. I servizi di medicina del lavoro e di igiene pubblica,
unitamente ai consultori, in specifica sede di coordinamento
regionale, definiscono un programma comune sui rischi relativi
ai luoghi di lavoro e all'ambiente che possono risultare
lesivi per la gravidanza e la salute riproduttiva.
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