| (Permessi).
1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 10- bis. - 1. Il datore di lavoro deve
consentire alle lavoratrici in stato di gravidanza di
assentarsi dal lavoro fino ad un massimo di ventiquattro ore
lavorative, ogni novanta giorni, per usufruire dei servizi di
informazione sui rischi comuni per la gravidanza di cui agli
articoli 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, e 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, e
successive modificazioni.
2. La retribuzione delle ore di cui al comma 1 è anticipata
dal datore di lavoro ed è a carico dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale".
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