| (Copertura finanziaria).
1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire dieci miliardi in ragione d'anno, è posto a
carico del Fondo sanitario nazionale finalizzato ai
consultori.
2. Le unità sanitarie locali, nell'ambito dei propri
bilanci, provvedono a destinare i fondi necessari
all'attuazione delle disposizioni previste dalla presente
legge.
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