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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15681
DDL1345-0002
Progetto di legge Camera n. 1345 - testo presentato - (DDL12-1345)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1345. TESTIPDL
...C1345.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1345 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Nell'ambito dell'ampio
  processo di trasformazione dell'assetto normativo vigente per
  quanto concerne numerosi settori della struttura pubblica, il
  punto di maggiore interesse o, meglio, lo strumento essenziale
  della riforma, si individua nella diffusione di una
  regolamentazione dei rapporti di lavoro ispirata al diritto
  comune, in luogo della particolarità pubblicistica ed
  amministrativistica che aveva finora caratterizzato il
  precedente sistema.
    Tuttavia da tale processo di riforma il legislatore pare
  aver categoricamente escluso alcune tipologie del pubblico
  impiego che resterebbero vincolate al regime giuridico di
  diritto pubblico, inalterato rispetto alla  ratio
  "statalistica" dell'impostazione normativa originaria.
    Più specificamente, queste tipologie - costituite dai
  magistrati ordinari ed amministrativi, dagli avvocati e
  procuratori dello Stato, dal personale militare e delle Forze
  di polizia di Stato, dai dirigenti generali ed equiparati, dal
  personale delle carriere diplomatica e prefettizia - a causa
  delle funzioni svolte, di elevata importanza istituzionale e
  sociale, sono ritenute insuscettibili di sottoposizione a
  discipline di genere privatistico, posta la loro
  incompatibilità con ruoli diversi da quelli rigorosamente
  ascritti alle componenti essenziali della cosa pubblica.
    Una simile scelta, d'altronde, si compendia con le
  esigenze, più volte ventilate negli ultimi tempi, di
  perseguire una migliore razionalizzazione dei servizi, della
  programmazione e delle politiche di
 
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  gestione delle risorse collettive, mediante l'introduzione di
  un sistema sostanzialmente "misto" nel quale rendere
  reciprocamente integrati ed integrabili complessi di organi e
  di norme giuridicamente eterogenei.
    Ora è evidente che la netta demarcazione fra contesti, già
  uniformemente disciplinati da norme di diritto pubblico,
  destinati a mutare o a conservare le prerogative giuridiche
  precedenti, si impernia sul criterio discriminativo
  "verticale" ed organicistico dei poteri e delle strutture
  dello Stato, per cui i beni generali come l'amministrazione
  della giustizia, la sicurezza e l'ordine pubblico, i rapporti
  con l'estero e l'alta dirigenza centrale o periferica, devono
  restare affidati alla responsabilità di soggetti legati allo
  Stato da un rapporto di lavoro di diritto pubblico.
    Ma è altrettanto evidente che - proprio in ragione delle
  nuove prospettive di razionalizzazione dei servizi di utilità
  e di interesse generali - la riforma disegnata dalla legge 23
  ottobre 1992, n. 421, recante, tra l'altro, la delega al
  Governo in materia di revisione della disciplina del pubblico
  impiego per alcune categorie, si incentra sul privilegiare i
  profili funzionali di quei medesimi servizi in luogo della
  semplice distinzione per enti, istituti e compagini
  strutturali.  In altri termini, a seguito della profonda
  evoluzione socio-istituzionale (e socio-culturale) che
  investe, da diversi anni, le competenze, la fisionomia e gli
  stessi significati dell'organizzazione statale, le vecchie
  concezioni giuspubblicistiche indirizzate a descrivere ed
  interpretare in chiave organica (ovvero per organi e gruppi di
  organi) l'essenza ed il funzionamento della cosa pubblica,
  cedono ormai il passo ad una visione sistemica e più duttile
  di ruoli, di compiti e di ambiti di attività.  La funzione,
  allora, prende il posto dell'organo ed assume in sé - al di
  fuori di troppo rigide quanto cristallizzate attribuzioni
  istituzionali - il carattere esponenziale dell'interesse
  collettivo che essa deve tutelare, promuovere o realizzare.  In
  una siffatta dimensione logica e giuridica si inseriscono
  molte, anche se caute e parziali, deleghe di funzioni ad
  entità estranee ai tradizionali contesti di appartenenza: la
  creazione del "giudice di pace", preposto a dirimere
  controversie di limitato valore giudiziario, rappresenta un
  esempio di tutto rispetto di un ampliamento di funzioni al di
  fuori della magistratura togata, mantenendo identica rilevanza
  sul piano del valore delle decisioni.
    Eguale valutazione può essere operata nei confronti della
  funzione di polizia e delle diverse branche in cui essa si
  suddivide, dalla polizia giudiziaria alla pubblica sicurezza,
  dall'ordine pubblico alla polizia amministrativa.
    Tale funzione, infatti, a seguito di progressive riforme
  legislative intervenute nel corso del tempo, è attualmente
  espletata anche da organi non statali come, in primo luogo, i
  comuni attraverso l'istituzione dei corpi di polizia
  municipale.
    Nondimeno, in base a prospettive di un'ulteriore e più
  specifica realizzazione di un pieno programma di decentramento
  di competenze agli enti locali, si delinea già da alcuni anni
  l'ipotesi di istituire vere strutture di polizia regionale,
  dotate di migliore autonomia operativa e funzionale, destinate
  a raggruppare i vari corpi comunali esistenti sul territorio,
  nel rispetto, peraltro, dei singoli ruoli organizzativi.
    A prescindere dunque dalla genesi storico-legislativa di
  tale processo, ovvero dalla permanenza di una delega statale
  concessa agli enti locali in questa materia o dall'ormai
  consolidata autonomizzazione della funzione di polizia (meglio
  ancora se vertente su competenze esercitate in via esclusiva
  dalla polizia municipale o,  de lege ferenda,  regionale)
  che è  ab origine  assegnata all'ente locale medesimo,
  privilegiare il dato funzionale rispetto alla natura
  istituzionale dell'organo a ciò deputato significa
  necessariamente giungere ad un'equiparazione - in senso
  "orizzontale" - fra soggetti esercenti compiti intrinsecamente
  identici, distinguibili solo per divisione territoriale,
  basandosi cioè su un dato puramente spaziale che è del tutto
  ininfluente sull'identità qualitativa e quantitativa della
  funzione di polizia esercitata dalle polizie locali.
 
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    Conseguentemente sotto questo profilo - che si integra
  pienamente, fra l'altro, con le sempre maggiori esigenze di
  controllo capillare del territorio, di vicinanza ai bisogni
  delle collettività residenti, di elasticità degli interventi
  anche e soprattutto di tipo preventivo - l'eventuale
  esclusione degli organi di polizia locale dal novero delle
  categorie destinate a restare sottoposte ad un rapporto di
  lavoro di diritto pubblico, provocherebbe danni incalcolabili
  propriamente nei confronti di quella funzione di polizia
  (nonché del suo prestigio, della sua generalizzabilità, della
  sua autorità verso il cittadino, eccetera) che, per la sua
  natura tecnica e giuridica, non può essere soggetta a
  limitazioni, scomposizioni
  o frazionamenti; o, peggio ancora, non può essere
  ricondotta a due differenziati livelli a pena della sua
  nullificazione.
    Pertanto, data la scarsa chiarezza della disposizione
  contenuta nell'articolo 2 comma 1, lettera  d),  della
  legge 23 ottobre 1992, n. 421, si ritiene indispensabile - al
  fine di evitare possibili fraintendimenti o riduzioni
  interpretative della lettera della legge - ricomprendere tra
  "le forze di polizia", anche quelle "locali", richiamandosi al
  titolo della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche nel modo con cui
  denomina gli organismi di polizia locale.
    Pertanto si chiede l'approvazione della presente proposta
  di legge.
 
DATA=940928 FASCID=DDL12-1345 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1345 TOTPAG=0004 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=011 PAGFIN=0003 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=134500 00 FASCIDC=12DDL1345 SORTNAV=0134500 000 00000 ZZDDLC1345 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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