| Onorevoli Colleghi! -- Nell'ambito dell'ampio
processo di trasformazione dell'assetto normativo vigente per
quanto concerne numerosi settori della struttura pubblica, il
punto di maggiore interesse o, meglio, lo strumento essenziale
della riforma, si individua nella diffusione di una
regolamentazione dei rapporti di lavoro ispirata al diritto
comune, in luogo della particolarità pubblicistica ed
amministrativistica che aveva finora caratterizzato il
precedente sistema.
Tuttavia da tale processo di riforma il legislatore pare
aver categoricamente escluso alcune tipologie del pubblico
impiego che resterebbero vincolate al regime giuridico di
diritto pubblico, inalterato rispetto alla ratio
"statalistica" dell'impostazione normativa originaria.
Più specificamente, queste tipologie - costituite dai
magistrati ordinari ed amministrativi, dagli avvocati e
procuratori dello Stato, dal personale militare e delle Forze
di polizia di Stato, dai dirigenti generali ed equiparati, dal
personale delle carriere diplomatica e prefettizia - a causa
delle funzioni svolte, di elevata importanza istituzionale e
sociale, sono ritenute insuscettibili di sottoposizione a
discipline di genere privatistico, posta la loro
incompatibilità con ruoli diversi da quelli rigorosamente
ascritti alle componenti essenziali della cosa pubblica.
Una simile scelta, d'altronde, si compendia con le
esigenze, più volte ventilate negli ultimi tempi, di
perseguire una migliore razionalizzazione dei servizi, della
programmazione e delle politiche di
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gestione delle risorse collettive, mediante l'introduzione di
un sistema sostanzialmente "misto" nel quale rendere
reciprocamente integrati ed integrabili complessi di organi e
di norme giuridicamente eterogenei.
Ora è evidente che la netta demarcazione fra contesti, già
uniformemente disciplinati da norme di diritto pubblico,
destinati a mutare o a conservare le prerogative giuridiche
precedenti, si impernia sul criterio discriminativo
"verticale" ed organicistico dei poteri e delle strutture
dello Stato, per cui i beni generali come l'amministrazione
della giustizia, la sicurezza e l'ordine pubblico, i rapporti
con l'estero e l'alta dirigenza centrale o periferica, devono
restare affidati alla responsabilità di soggetti legati allo
Stato da un rapporto di lavoro di diritto pubblico.
Ma è altrettanto evidente che - proprio in ragione delle
nuove prospettive di razionalizzazione dei servizi di utilità
e di interesse generali - la riforma disegnata dalla legge 23
ottobre 1992, n. 421, recante, tra l'altro, la delega al
Governo in materia di revisione della disciplina del pubblico
impiego per alcune categorie, si incentra sul privilegiare i
profili funzionali di quei medesimi servizi in luogo della
semplice distinzione per enti, istituti e compagini
strutturali. In altri termini, a seguito della profonda
evoluzione socio-istituzionale (e socio-culturale) che
investe, da diversi anni, le competenze, la fisionomia e gli
stessi significati dell'organizzazione statale, le vecchie
concezioni giuspubblicistiche indirizzate a descrivere ed
interpretare in chiave organica (ovvero per organi e gruppi di
organi) l'essenza ed il funzionamento della cosa pubblica,
cedono ormai il passo ad una visione sistemica e più duttile
di ruoli, di compiti e di ambiti di attività. La funzione,
allora, prende il posto dell'organo ed assume in sé - al di
fuori di troppo rigide quanto cristallizzate attribuzioni
istituzionali - il carattere esponenziale dell'interesse
collettivo che essa deve tutelare, promuovere o realizzare. In
una siffatta dimensione logica e giuridica si inseriscono
molte, anche se caute e parziali, deleghe di funzioni ad
entità estranee ai tradizionali contesti di appartenenza: la
creazione del "giudice di pace", preposto a dirimere
controversie di limitato valore giudiziario, rappresenta un
esempio di tutto rispetto di un ampliamento di funzioni al di
fuori della magistratura togata, mantenendo identica rilevanza
sul piano del valore delle decisioni.
Eguale valutazione può essere operata nei confronti della
funzione di polizia e delle diverse branche in cui essa si
suddivide, dalla polizia giudiziaria alla pubblica sicurezza,
dall'ordine pubblico alla polizia amministrativa.
Tale funzione, infatti, a seguito di progressive riforme
legislative intervenute nel corso del tempo, è attualmente
espletata anche da organi non statali come, in primo luogo, i
comuni attraverso l'istituzione dei corpi di polizia
municipale.
Nondimeno, in base a prospettive di un'ulteriore e più
specifica realizzazione di un pieno programma di decentramento
di competenze agli enti locali, si delinea già da alcuni anni
l'ipotesi di istituire vere strutture di polizia regionale,
dotate di migliore autonomia operativa e funzionale, destinate
a raggruppare i vari corpi comunali esistenti sul territorio,
nel rispetto, peraltro, dei singoli ruoli organizzativi.
A prescindere dunque dalla genesi storico-legislativa di
tale processo, ovvero dalla permanenza di una delega statale
concessa agli enti locali in questa materia o dall'ormai
consolidata autonomizzazione della funzione di polizia (meglio
ancora se vertente su competenze esercitate in via esclusiva
dalla polizia municipale o, de lege ferenda, regionale)
che è ab origine assegnata all'ente locale medesimo,
privilegiare il dato funzionale rispetto alla natura
istituzionale dell'organo a ciò deputato significa
necessariamente giungere ad un'equiparazione - in senso
"orizzontale" - fra soggetti esercenti compiti intrinsecamente
identici, distinguibili solo per divisione territoriale,
basandosi cioè su un dato puramente spaziale che è del tutto
ininfluente sull'identità qualitativa e quantitativa della
funzione di polizia esercitata dalle polizie locali.
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Conseguentemente sotto questo profilo - che si integra
pienamente, fra l'altro, con le sempre maggiori esigenze di
controllo capillare del territorio, di vicinanza ai bisogni
delle collettività residenti, di elasticità degli interventi
anche e soprattutto di tipo preventivo - l'eventuale
esclusione degli organi di polizia locale dal novero delle
categorie destinate a restare sottoposte ad un rapporto di
lavoro di diritto pubblico, provocherebbe danni incalcolabili
propriamente nei confronti di quella funzione di polizia
(nonché del suo prestigio, della sua generalizzabilità, della
sua autorità verso il cittadino, eccetera) che, per la sua
natura tecnica e giuridica, non può essere soggetta a
limitazioni, scomposizioni
o frazionamenti; o, peggio ancora, non può essere
ricondotta a due differenziati livelli a pena della sua
nullificazione.
Pertanto, data la scarsa chiarezza della disposizione
contenuta nell'articolo 2 comma 1, lettera d), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, si ritiene indispensabile - al
fine di evitare possibili fraintendimenti o riduzioni
interpretative della lettera della legge - ricomprendere tra
"le forze di polizia", anche quelle "locali", richiamandosi al
titolo della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche nel modo con cui
denomina gli organismi di polizia locale.
Pertanto si chiede l'approvazione della presente proposta
di legge.
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