| Onorevoli Colleghi! -- La crisi della specialità delle
regioni Sicilia, TrentinoAlto Adige, Sardegna, Valle d'Aosta e
Friuli Venezia Giulia ha fatto pervenire al paradosso secondo
il quale nel nostro ordinamento "non vi sono regioni più
speciali delle regioni ad autonomia ordinaria".
Invero solo con anni di ritardo la regione Trentino-Alto
Adige e la regione Valle d'Aosta hanno recuperato il terreno
perduto (vedansi i decreti del Presidente della Repubblica 22
febbraio 1982, n. 182, e 19 novembre 1987, n. 526) a seguito
dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
La presente proposta di legge intende portare
all'attenzione del Parlamento l'esigenza di alcuni essenziali
interventi, volti a fare acquisire alle altre regioni ad
autonomia
differenziata il terreno perduto rispetto alle altre
regioni e ad ottenere una ulteriore valorizzazione della
propria specialità anche nel quadro della politica nazionale,
che ravvisa nel federalismo un modo appropriato per la
migliore organizzazione dell'Italia una e democratica.
Si è visto a suo tempo che le regioni ad autonomia speciale
non avevano valutato appieno le ripercussioni sulla loro
condizione dell'attuazione del titolo V della Costituzione.
Invero, allorché vennero emanati sia la legge-delega n. 382
del 1975, sia i decreti del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, nn. 616, 617 e 618, esse si arroccarono a difesa
della loro specialità.
Tale arroccamento aveva fatto sì che nel testo della citata
legge-delega all'articolo 1 venisse stabilito che il Governo
con i
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decreti delegati avrebbe dovuto regolare il passaggio delle
competenze amministrative, limitatamente alle regioni a
statuto ordinario.
In conformità alla direttiva impartita dalla legge-delega,
l'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, stabiliva espressamente che
nel contesto della disciplina posta dallo stesso decreto
delegato il termine "regione" è adoperato come sinonimo di
"regione ad autonomia ordinaria".
Secondo la migliore dottrina l'autonomia differenziata non
deve tuttavia essere configurata come un regime totalmente
"alternativo" al regime comune.
Le regioni ad autonomia speciale, ad avviso dei proponenti,
non sono soltanto regioni ad autonomia speciale, ma anche
regioni ad autonomia ordinaria con attribuzioni comuni (quelle
di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione), ma con le
competenze "ulteriori" loro conferite dai rispettivi
statuti.
Per il trasferimento delle funzioni amministrative già
esercitate dalle regioni a statuto ordinario e non ancora
attribuite alle regioni a statuto speciale non occorre
procedere con decreti di attuazione (una sorta di fonte del
diritto che qualche autore ha ritenuto di livello
sub-costituzionale, ma di rango superiore alle leggi
ordinarie).
Per il trasferimento delle funzioni che competeranno alle
regioni a statuto speciale si rendono applicabili le modalità
previste dalla VIII disposizione transitoria della
Costituzione, ossia lo strumento non può essere quello dei
decreti di attuazione previsto per il trasferimento di
funzioni attribuite dallo statuto speciale, ma deve essere
quello della legge ordinaria.
Non si può ancora indugiare in una visione anacronistica
secondo la quale gli statuti speciali sono rigidamente
separati dalla Costituzione e non si compongano in sistema con
il titolo V della Carta costituzionale.
Prima di passare ad illustrare la presente proposta di
legge, va puntualizzato che sono del tutto scarse le funzioni
trasferite - nell'arco di oltre tre lustri dall'entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 - alla regione siciliana, mentre nei confronti
della regione Sardegna (decreto del Presidente della
Repubblica 13 aprile 1984, n. 92) e della regione
Friuli-Venezia Giulia (decreto del Presidente della Repubblica
15 gennaio 1987, n. 469) il novero delle funzioni
effettivamente trasferite è di diversa consistenza.
Il tessuto normativo che si propone è del tutto sobrio.
All'articolo 1 viene stabilito che con decorrenza dal 1^
gennaio 1996 sono trasferite ad alcune delle regioni a statuto
speciale le funzioni dalle stesse non ancora espletate e che
competono alle altre regioni ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché in
forza dei decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio
1982, n. 182, e del decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 1987, n. 526.
Nell'articolo 2 viene prevista, con la medesima decorrenza,
l'estensione alle regioni a statuto speciale delle deleghe
aventi ad oggetto settori non contemplati dai rispettivi
statuti ed in atto esercitate dalle regioni a statuto
ordinario.
Merita sottolineatura il disposto dell'articolo 2, comma 2,
che intende restringere l'ambito di applicazione dello
strumento dei decreti attuativi al solo trasferimento alle
regioni a statuto speciale delle funzioni previste dalle leggi
costituzionali approvative degli statuti speciali e ciò
stabilisce in conformità al principio contemplato dalla VIII
disposizione transitoria della Corte costituzionale.
All'articolo 3, con decorrenza dal 1^ luglio 1996, sono
attribuite agli enti locali operanti nell'ambito delle regioni
a statuto speciale le funzioni di interesse esclusivamente
locale, corrispondenti a quelle devolute agli enti locali
operanti nel territorio delle altre regioni.
Per quanto attiene agli aspetti finanziari, è ragionevole
ritenere che nell'arco dei prossimi quindici mesi riesca ad
essere approvata dal Parlamento l'indispensabile legislazione
organica in tema di finanza locale, le cui problematiche non
possono
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trovare stabile soluzione - com'è avvenuto nel passato - con
leggi tampone e di poco momento, quali quelle volte a dare
precari assetti e che hanno fatto riesplodere il problema ad
ogni nuovo anno.
Si evidenzia, infine, che è nello spirito della proposta di
legge non una visione volta a sottrarre iniziativa, ma a
ridare slancio a quelle articolazioni importantissime dello
Stato che si chiamano regioni.
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