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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15684
DDL1346-0002
Progetto di legge Camera n. 1346 - testo presentato - (DDL12-1346)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1346. TESTIPDL
...C1346.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1346 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La crisi della specialità delle
  regioni Sicilia, TrentinoAlto Adige, Sardegna, Valle d'Aosta e
  Friuli Venezia Giulia ha fatto pervenire al paradosso secondo
  il quale nel nostro ordinamento "non vi sono regioni più
  speciali delle regioni ad autonomia ordinaria".
    Invero solo con anni di ritardo la regione Trentino-Alto
  Adige e la regione Valle d'Aosta hanno recuperato il terreno
  perduto (vedansi i decreti del Presidente della Repubblica 22
  febbraio 1982, n. 182, e 19 novembre 1987, n. 526) a seguito
  dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della
  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
    La presente proposta di legge intende portare
  all'attenzione del Parlamento l'esigenza di alcuni essenziali
  interventi, volti a fare acquisire alle altre regioni ad
  autonomia
  differenziata il terreno perduto rispetto alle altre
  regioni e ad ottenere una ulteriore valorizzazione della
  propria specialità anche nel quadro della politica nazionale,
  che ravvisa nel federalismo un modo appropriato per la
  migliore organizzazione dell'Italia una e democratica.
    Si è visto a suo tempo che le regioni ad autonomia speciale
  non avevano valutato appieno le ripercussioni sulla loro
  condizione dell'attuazione del titolo V della Costituzione.
  Invero, allorché vennero emanati sia la legge-delega n. 382
  del 1975, sia i decreti del Presidente della Repubblica 24
  luglio 1977, nn. 616, 617 e 618, esse si arroccarono a difesa
  della loro specialità.
    Tale arroccamento aveva fatto sì che nel testo della citata
  legge-delega all'articolo 1 venisse stabilito che il Governo
  con i
 
                               Pag. 2
 
  decreti delegati avrebbe dovuto regolare il passaggio delle
  competenze amministrative, limitatamente alle regioni a
  statuto ordinario.
    In conformità alla direttiva impartita dalla legge-delega,
  l'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della
  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, stabiliva espressamente che
  nel contesto della disciplina posta dallo stesso decreto
  delegato il termine "regione" è adoperato come sinonimo di
  "regione ad autonomia ordinaria".
    Secondo la migliore dottrina l'autonomia differenziata non
  deve tuttavia essere configurata come un regime totalmente
  "alternativo" al regime comune.
    Le regioni ad autonomia speciale, ad avviso dei proponenti,
  non sono soltanto regioni ad autonomia speciale, ma anche
  regioni ad autonomia ordinaria con attribuzioni comuni (quelle
  di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione), ma con le
  competenze "ulteriori" loro conferite dai rispettivi
  statuti.
    Per il trasferimento delle funzioni amministrative già
  esercitate dalle regioni a statuto ordinario e non ancora
  attribuite alle regioni a statuto speciale non occorre
  procedere con decreti di attuazione (una sorta di fonte del
  diritto che qualche autore ha ritenuto di livello
  sub-costituzionale, ma di rango superiore alle leggi
  ordinarie).
    Per il trasferimento delle funzioni che competeranno alle
  regioni a statuto speciale si rendono applicabili le modalità
  previste dalla VIII disposizione transitoria della
  Costituzione, ossia lo strumento non può essere quello dei
  decreti di attuazione previsto per il trasferimento di
  funzioni attribuite dallo statuto speciale, ma deve essere
  quello della legge ordinaria.
    Non si può ancora indugiare in una visione anacronistica
  secondo la quale gli statuti speciali sono rigidamente
  separati dalla Costituzione e non si compongano in sistema con
  il titolo V della Carta costituzionale.
    Prima di passare ad illustrare la presente proposta di
  legge, va puntualizzato che sono del tutto scarse le funzioni
  trasferite - nell'arco di oltre tre lustri dall'entrata in
  vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
  1977, n. 616 - alla regione siciliana, mentre nei confronti
  della regione Sardegna (decreto del Presidente della
  Repubblica 13 aprile 1984, n. 92) e della regione
  Friuli-Venezia Giulia (decreto del Presidente della Repubblica
  15 gennaio 1987, n. 469) il novero delle funzioni
  effettivamente trasferite è di diversa consistenza.
    Il tessuto normativo che si propone è del tutto sobrio.
    All'articolo 1 viene stabilito che con decorrenza dal 1^
  gennaio 1996 sono trasferite ad alcune delle regioni a statuto
  speciale le funzioni dalle stesse non ancora espletate e che
  competono alle altre regioni ai sensi del decreto del
  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché in
  forza dei decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio
  1982, n. 182, e del decreto del Presidente della Repubblica 19
  novembre 1987, n. 526.
    Nell'articolo 2 viene prevista, con la medesima decorrenza,
  l'estensione alle regioni a statuto speciale delle deleghe
  aventi ad oggetto settori non contemplati dai rispettivi
  statuti ed in atto esercitate dalle regioni a statuto
  ordinario.
    Merita sottolineatura il disposto dell'articolo 2, comma 2,
  che intende restringere l'ambito di applicazione dello
  strumento dei decreti attuativi al solo trasferimento alle
  regioni a statuto speciale delle funzioni previste dalle leggi
  costituzionali approvative degli statuti speciali e ciò
  stabilisce in conformità al principio contemplato dalla VIII
  disposizione transitoria della Corte costituzionale.
    All'articolo 3, con decorrenza dal 1^ luglio 1996, sono
  attribuite agli enti locali operanti nell'ambito delle regioni
  a statuto speciale le funzioni di interesse esclusivamente
  locale, corrispondenti a quelle devolute agli enti locali
  operanti nel territorio delle altre regioni.
    Per quanto attiene agli aspetti finanziari, è ragionevole
  ritenere che nell'arco dei prossimi quindici mesi riesca ad
  essere approvata dal Parlamento l'indispensabile legislazione
  organica in tema di finanza locale, le cui problematiche non
  possono
 
                               Pag. 3
 
  trovare stabile soluzione - com'è avvenuto nel passato - con
  leggi tampone e di poco momento, quali quelle volte a dare
  precari assetti e che hanno fatto riesplodere il problema ad
  ogni nuovo anno.
    Si evidenzia, infine, che è nello spirito della proposta di
  legge non una visione volta a sottrarre iniziativa, ma a
  ridare slancio a quelle articolazioni importantissime dello
  Stato che si chiamano regioni.
 
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