| 1. A decorrere dal 1^ gennaio 1996 sono trasferite alle
regioni a statuto speciale le funzioni dalle stesse non ancora
espletate, già trasferite alle regioni a statuto ordinario ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e successive modificazioni.
2. Per le regioni Sardegna, TrentinoAlto Adige, Valle
d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve le
disposizioni contenute nei decreti del Presidente della
Repubblica attuativi dei rispettivi statuti, afferenti alle
funzioni decentrate alle regioni a statuto speciale per
effetto del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
616 del 1977.
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