| 1. Con la medesima decorrenza di cui all'articolo 1 le
deleghe di funzioni già attribuite alle regioni a statuto
ordinario sono estese alle regioni a statuto speciale Sicilia,
Sardegna e Friuli-Venezia Giulia a prescindere dalla
emanazione dei decreti di attuazione.
2. Per il trasferimento di funzioni che, in base agli
statuti speciali, competono alle regioni Sicilia, Sardegna,
Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia si
procede, invece, mediante decreti di attuazione.
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