| 1. Chi organizza, partecipa o assiste a gare, lotte o
competizioni cruente tra animali, in luoghi pubblici o privati
è punito con il pagamento di una ammenda da lire 20 milioni a
lire 100 milioni. La pena è raddoppiata per gli organizzatori
qualora questi abbiano precedenti penali o sussista continuità
e ripetizione del reato o sia dimostrata la loro appartenenza
alla malavita organizzata. Qualora gli organizzatori o i
partecipanti a tali spettacoli siano titolari di licenze
concernenti la conduzione, il commercio o il trasporto di
animali, queste sono sospese per un periodo variante da un
minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.
2. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata e la
licenza di cui al comma 1 è ritirata definitivamente.
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