| 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 527 del codice
penale, chiunque è colto in flagrante a commettere atti osceni
in luogo pubblico con soggetti dediti alla prostituzione che
risultino tali da una dichiarazione esplicita di uno di tali
soggetti ovvero da indagini della polizia giudiziaria o delle
autorità di pubblica sicurezza è punito con la multa da lire
500 mila a lire 1 milione, ovvero con la reclusione, in casi
di particolare gravità e recidiva, da un minimo di quattro
mesi ad un massimo di quattro anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a bordo di un
automezzo ne è disposto il sequestro ai sensi degli articoli
321 e seguenti del codice di procedura penale.
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