| Onorevoli Colleghi! -- La legge quadro 17 maggio 1983, n.
217, pure apprezzabile perché ha dato una prima sistemazione a
tutta la materia del turismo, presenta tuttavia alcune lacune
e imprecisioni. La materia è complessa perché unisce in sé
vari aspetti che vanno dalla impresa turistica
all'urbanistica, dalle caratteristiche delle strutture
ricettive alle agenzie di viaggio, alle professioni turistiche
e riguardano sia la sfera privata che quella pubblica; si
tratta in altre parole di materie eterogenee unite soltanto
dal fatto che interessano il turismo.
D'altra parte proprio il turismo è materia di difficile
definizione, tanto è vero che differenti sono le definizioni
date dagli studiosi che si occupano del problema.
Inoltre, alcune imprecisioni sono dovute al fatto che la
legge quadro sul turismo è stata approvata in tutta fretta
proprio negli ultimi giorni della VIII legislatura, quando già
si sapeva che la legislatura medesima sarebbe finita
anticipatamente. Del resto la fretta si motivava: da anni le
regioni e gli operatori del settore richiedevano una normativa
quadro.
Si tratta, quindi, ora di correggere tali lacune ed
imprecisioni. Questa proposta di legge, infatti, non intende
ribaltare completamente e stravolgere i princìpi e gli
argomenti descritti e disciplinati dalla legge quadro n. 217
del 1983. Vuole soltanto correggere alcune imprecisioni ed
integrare la legge in quelle parti che l'esperienza di questi
undici anni di applicazione
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ha evidenziato carenti. Inoltre, si è ritenuto
opportuno provvedere alla abrogazione espressa di quelle
norme, emanate nel corso degli anni, che, o perché
incompatibili con la nuova disciplina fissata dalla legge
quadro e dalle modifiche elaborate con questa proposta di
legge, o perché le nuove norme hanno disciplinato in modo
organico la materia, sono da ritenere superate e non più
operanti.
Venendo ad un esame particolareggiato delle disposizioni
contenute nella proposta di legge, si puo facilmente
constatare che esse provvedono, seguendo la numerazione degli
articoli della legge 17 maggio 1983, n. 217, alla modifica,
integrazione o abrogazione di alcuni di essi, in tutto o in
parte, e, di volta in volta, alla abrogazione totale o
parziale delle leggi ormai superate dalle nuove norme.
Gli articoli 1 e 2 prevedono modifiche all'articolo 4 della
legge n. 217 del 1983, disciplinando in modo più compiuto le
competenze delle aziende di promozione turistica e precisando
che esse hanno anche compiti di assistenza e consulenza alle
imprese private.
Gli articoli 3 e 4 modificano l'articolo 5 della legge n.
217 del 1983, disciplinando in modo più organico i vari tipi
di impresa turistica e descrivendoli soggettivamente dal punto
di vista dell'imprenditore, così come fanno l'articolo 2082
del codice civile per l'imprenditore in genere, l'articolo
2135 del codice civile per l'imprenditore agricolo e
l'articolo 2195 del codice civile per l'imprenditore
commerciale.
L'articolo 5 inserisce il nuovo articolo 5- bis che
tratta degli affittacamere. L'articolo 6 modifica parzialmente
l'articolo 6, decimo comma, della legge n. 217 del 1983,
migliorando la definizione di case e appartamenti per
vacanze.
Vengono abrogate, altresì, la legge 21 marzo 1958, n. 326,
e il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961,
n. 869, sulla disciplina dei complessi ricettivi complementari
a carattere turisticosociale, norme ormai vetuste e superate.
L'articolo 7 abroga il regio decreto-legge
18 gennaio 1937, n. 975, sulla classificazione degli alberghi
e pensioni, anch'esso ormai superato dalla nuova disciplina.
La disciplina dei prezzi per l'utilizzo delle strutture
ricettive di cui all'articolo 6 della legge n. 217 del 1983 è
regolata in modo organico dall'articolo 8, che introduce
l'articolo 7- bis, indicando il modo di determinazione
dei prezzi secondo il regime dei prezzi concordati e la
pubblicità dei medesimi. L'articolo in questione abroga
altresì vecchie norme sulla determinazione e pubblicità dei
prezzi, al fine di evitare la confusione esistente nella
materia. L'articolo 9 sostituisce l'articolo 8 della legge n.
217 del 1983 relativo al vincolo di destinazione delle
strutture ricettive indicate nell'articolo 6 della stessa
legge.
L'articolo 10 abroga tutta una serie di leggi e
decreti-legge, relativi al vincolo alberghiero, di fatto non
più operanti, anche a seguito della dichiarazione di
incostituzionalità dell'articolo 5 del decreto-legge 27 giugno
1967 n. 460; tali leggi e decretilegge erano tuttavia rimasti
formalmente in vigore, causando incertezze e problemi.
L'articolo 11 aggiunge l'articolo 8- bis, il quale
provvede in modo organico a disciplinare la pianificazione
delle aree destinate ad attività turistiche e ricettive,
precedentemente descritta in modo confuso e contorto in alcune
parti del vecchio articolo 8 della legge n. 217 del 1983.
L'articolo 12 sostituisce l'articolo 10 della legge n. 217
del 1983, precisando in modo puntuale la facoltà e i compiti,
i diritti e i doveri delle associazioni senza scopo di lucro.
L'articolo 13 aggiunge l'articolo 10- bis, il quale
istituisce e disciplina l'elenco regionale delle associazioni
senza scopo di lucro autorizzate ad esercitare attività
turistiche. Gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 contengono
modifiche e integrazioni all'articolo 11 della legge n. 217
del 1983, disciplinando compiutamente le professioni
turistiche, prevedendo in modo particolare la professione di
direttore d'albergo e dichiarando l'equiparazione dei
cittadini di Paesi dell'Unione europea ai cittadini
italiani.
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