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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15693
DDL1348-0002
Progetto di legge Camera n. 1348 - testo presentato - (DDL12-1348)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1348. TESTIPDL
...C1348.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1348 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La legge quadro 17 maggio 1983, n.
  217, pure apprezzabile perché ha dato una prima sistemazione a
  tutta la materia del turismo, presenta tuttavia alcune lacune
  e imprecisioni.  La materia è complessa perché unisce in sé
  vari aspetti che vanno dalla impresa turistica
  all'urbanistica, dalle caratteristiche delle strutture
  ricettive alle agenzie di viaggio, alle professioni turistiche
  e riguardano sia la sfera privata che quella pubblica; si
  tratta in altre parole di materie eterogenee unite soltanto
  dal fatto che interessano il turismo.
    D'altra parte proprio il turismo è materia di difficile
  definizione, tanto è vero che differenti sono le definizioni
  date dagli studiosi che si occupano del problema.
    Inoltre, alcune imprecisioni sono dovute al fatto che la
  legge quadro sul turismo è stata approvata in tutta fretta
  proprio negli ultimi giorni della VIII legislatura, quando già
  si sapeva che la legislatura medesima sarebbe finita
  anticipatamente.  Del resto la fretta si motivava: da anni le
  regioni e gli operatori del settore richiedevano una normativa
  quadro.
    Si tratta, quindi, ora di correggere tali lacune ed
  imprecisioni.  Questa proposta di legge, infatti, non intende
  ribaltare completamente e stravolgere i princìpi e gli
  argomenti descritti e disciplinati dalla legge quadro n. 217
  del 1983.  Vuole soltanto correggere alcune imprecisioni ed
  integrare la legge in quelle parti che l'esperienza di questi
  undici anni di applicazione
 
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  ha evidenziato carenti.  Inoltre, si è ritenuto
  opportuno provvedere alla abrogazione espressa di quelle
  norme, emanate nel corso degli anni, che, o perché
  incompatibili con la nuova disciplina fissata dalla legge
  quadro e dalle modifiche elaborate con questa proposta di
  legge, o perché le nuove norme hanno disciplinato in modo
  organico la materia, sono da ritenere superate e non più
  operanti.
    Venendo ad un esame particolareggiato delle disposizioni
  contenute nella proposta di legge, si puo facilmente
  constatare che esse provvedono, seguendo la numerazione degli
  articoli della legge 17 maggio 1983, n. 217, alla modifica,
  integrazione o abrogazione di alcuni di essi, in tutto o in
  parte, e, di volta in volta, alla abrogazione totale o
  parziale delle leggi ormai superate dalle nuove norme.
    Gli articoli 1 e 2 prevedono modifiche all'articolo 4 della
  legge n. 217 del 1983, disciplinando in modo più compiuto le
  competenze delle aziende di promozione turistica e precisando
  che esse hanno anche compiti di assistenza e consulenza alle
  imprese private.
    Gli articoli 3 e 4 modificano l'articolo 5 della legge n.
  217 del 1983, disciplinando in modo più organico i vari tipi
  di impresa turistica e descrivendoli soggettivamente dal punto
  di vista dell'imprenditore, così come fanno l'articolo 2082
  del codice civile per l'imprenditore in genere, l'articolo
  2135 del codice civile per l'imprenditore agricolo e
  l'articolo 2195 del codice civile per l'imprenditore
  commerciale.
    L'articolo 5 inserisce il nuovo articolo 5- bis  che
  tratta degli affittacamere.  L'articolo 6 modifica parzialmente
  l'articolo 6, decimo comma, della legge n. 217 del 1983,
  migliorando la definizione di case e appartamenti per
  vacanze.
    Vengono abrogate, altresì, la legge 21 marzo 1958, n. 326,
  e il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961,
  n. 869, sulla disciplina dei complessi ricettivi complementari
  a carattere turisticosociale, norme ormai vetuste e superate.
  L'articolo 7 abroga il regio decreto-legge
  18 gennaio 1937, n. 975, sulla classificazione degli alberghi
  e pensioni, anch'esso ormai superato dalla nuova disciplina.
  La disciplina dei prezzi per l'utilizzo delle strutture
  ricettive di cui all'articolo 6 della legge n. 217 del 1983 è
  regolata in modo organico dall'articolo 8, che introduce
  l'articolo 7- bis,  indicando il modo di determinazione
  dei prezzi secondo il regime dei prezzi concordati e la
  pubblicità dei medesimi.  L'articolo in questione abroga
  altresì vecchie norme sulla determinazione e pubblicità dei
  prezzi, al fine di evitare la confusione esistente nella
  materia.  L'articolo 9 sostituisce l'articolo 8 della legge n.
  217 del 1983 relativo al vincolo di destinazione delle
  strutture ricettive indicate nell'articolo 6 della stessa
  legge.
    L'articolo 10 abroga tutta una serie di leggi e
  decreti-legge, relativi al vincolo alberghiero, di fatto non
  più operanti, anche a seguito della dichiarazione di
  incostituzionalità dell'articolo 5 del decreto-legge 27 giugno
  1967 n. 460; tali leggi e decretilegge erano tuttavia rimasti
  formalmente in vigore, causando incertezze e problemi.
  L'articolo 11 aggiunge l'articolo 8- bis,  il quale
  provvede in modo organico a disciplinare la pianificazione
  delle aree destinate ad attività turistiche e ricettive,
  precedentemente descritta in modo confuso e contorto in alcune
  parti del vecchio articolo 8 della legge n. 217 del 1983.
    L'articolo 12 sostituisce l'articolo 10 della legge n. 217
  del 1983, precisando in modo puntuale la facoltà e i compiti,
  i diritti e i doveri delle associazioni senza scopo di lucro.
  L'articolo 13 aggiunge l'articolo 10- bis,  il quale
  istituisce e disciplina l'elenco regionale delle associazioni
  senza scopo di lucro autorizzate ad esercitare attività
  turistiche.  Gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 contengono
  modifiche e integrazioni all'articolo 11 della legge n. 217
  del 1983, disciplinando compiutamente le professioni
  turistiche, prevedendo in modo particolare la professione di
  direttore d'albergo e dichiarando l'equiparazione dei
  cittadini di Paesi dell'Unione europea ai cittadini
  italiani.
 
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