| 1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 17 maggio
1983, n. 217, è sostituito dal seguente:
"Per l'espletamento dell'attività di promozione e
propaganda delle risorse turistiche locali e di informazione e
accoglienza ai turisti, singoli o in gruppi, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
costituzione di "aziende di promozione turistica" (APT), quali
organismi tecnico-operativi e strumentali. Le aziende di
promozione turistica hanno inoltre, in qualità di agenzie di
servizi, compiti di assistenza e di consulenza alle imprese
turistiche private, oltre che agli enti pubblici operanti,
anche parzialmente, nel settore del turismo".
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