| 1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 17 maggio
1983, n. 217, è sostituito dal seguente:
"Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali
turisticamente rilevanti in cui operano le aziende di
promozione turistica (APT), tenendo presenti le finalità di
cui all'articolo 1 ed, in particolare, le necessità di
favorire le potenzialità turistiche di ciascuna zona, in
relazione alle sue caratteristiche fisiche, geografiche,
paesaggistiche, storiche e culturali, ed il riequilibrio
socio-economico ed ambientale tra le differenti aree
territoriali. La somma degli ambiti territoriali individuati
secondo tali necessità, deve ricomprendere la totalità del
territorio regionale. Le leggi regionali disciplinano altresì
gli strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il
collegamento funzionale delle aziende di promozione turistica
con gli enti locali territoriali,
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nonché le forme e le modalità di esecuzione dei
compiti di assistenza e consulenza espletati dalle aziende di
promozione turistica in qualità di agenzie di servizi".
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