| 1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio
1983, n. 217, è sostituito dal seguente:
"Sono imprenditori turistici:
a) coloro che conducono:
1) imprese che svolgono attività di gestione di
strutture ricettive ed annessi servizi turistici;
2) agenzie di viaggio e turismo, di cui all'articolo
9;
3) imprese esercenti stabilimenti balneari e termali,
porti o approdi turistici, piste o impianti per la pratica
dello sci;
4) imprese che svolgono attività di trasporto
passeggeri o noleggio di veicoli, imbarcazioni da diporto o
aeromobili, per fini prevalentemente turistici;
5) agenzie immobiliari che svolgono prevalentemente
attività di mediazione per la compravendita o la locazione di
strutture ricettive di cui all'articolo 6;
b) coloro che in genere esercitano
professionalmente un'attività economica organizzata al fine
della produzione o dello scambio di servizi di viaggio, di
soggiorno o di tutti gli altri servizi direttamente connessi
alla mobilità delle persone, che ne usufruiscono per finalità
non immediatamente produttive".
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