| 1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio
1983, n. 217, è sostituito dal seguente:
"I titolari o i gestori delle imprese di cui al primo comma
sono tenuti ad iscriversi
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in una sezione speciale del registro istituito ai sensi
della legge 11 giugno 1971, n. 426, con esclusione degli
esercenti le imprese agrituristiche di cui alla legge 5
dicembre 1985, n. 730, iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 6 della legge stessa, e gli esercenti
affittacamere, iscritti nell'elenco di cui all'articolo
5- bis della presente legge".
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