| 1. Dopo l'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è
inserito il seguente:
"Art. 5- bis. - (Elenco regionale degli
affittacamere). - 1. Le regioni istituiscono l'elenco dei
soggetti abilitati all'esercizio di affittacamere di cui
all'articolo 6, nono comma.
2. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio da
parte del comune della autorizzazione a svolgere l'attività di
affittacamere.
3. L'elenco è tenuto da una commissione nominata con
decreto del presidente della giunta regionale.
4. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi
regionali che regolino la materia, gli interessati richiedono
alla regione un certificato provvisorio di idoneità ai fini
del rilascio della autorizzazione comunale".
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