| 1. Il decimo comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio
1983, n. 217, è sostituito dal seguente:
"Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati
per locazione ai turisti, senza offerta di servizi
centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti
aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi".
2. La legge 21 marzo 1958, n. 326, e il decreto del
Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, n. 869, sono
abrogati.
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