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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15701
DDL1348-0010
Progetto di legge Camera n. 1348 - testo presentato - (DDL12-1348)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C1348. TESTIPDL
...C1348.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1348 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Dopo l'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è
  inserito il seguente:
    "Art. 7- bis. - (Norme sui prezzi per l'utilizzo
  delle strutture ricettive).  - 1.  La determinazione dei
  prezzi per l'uso delle strutture ricettive di cui all'articolo
  6 è soggetta al regime dei prezzi concordati.  I prezzi così
  determinati sono soggetti a pubblicità.
    2.  Non sono soggette alla disciplina di cui al comma 1 le
  case e gli appartamenti per le vacanze non gestiti da
  imprenditori.
    3.  Le leggi regionali di attuazione debbono garantire la
  effettiva partecipazione degli imprenditori interessati, al
  procedimento di determinazione dei prezzi concordati.  A tale
  scopo, nella composizione degli organi competenti, deve essere
  garantita la presenza di rappresentanti delle associazioni di
  categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
    4.  Le leggi regionali devono conformarsi ai princìpi
  fissati dal presente articolo.
    5.  Gli organi competenti a determinare i prezzi concordati
  sono composti da esperti in materia turistica e da
  rappresentanti dei seguenti enti e associazioni:
        a)  imprese ricettive;
        b)  enti locali;
        c)  aziende di promozione turistica (APT) di cui
  all'articolo 4;
        d)  associazioni di tutela dei consumatori e degli
  utenti.
    6.  La composizione, le competenze e il funzionamento degli
  organi e le modalità di nomina dei rappresentanti e degli
  esperti sono disciplinati con legge regionale.
 
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    7.  Il procedimento di determinazione dei prezzi concordati
  e di pubblicità dei prezzi così determinati è disciplinato con
  legge regionale sulla base dei criteri fissati dal presente
  articolo.
    8.  Entro il 15 novembre di ogni anno i soggetti autorizzati
  alla gestione di imprese ricettive presentano le denunce dei
  prezzi che intendono praticare a partire dal 1^ gennaio
  dell'anno successivo.
    9.  Entro il 15 maggio di ciascun anno è consentita la
  presentazione di una denuncia suppletiva, debitamente motivata
  e documentata, a quelle imprese che abbiano presentato la
  denuncia annuale nell'anno precedente e che intendano
  praticare prezzi differenziati a decorrere dal 1^ giugno del
  medesimo anno.
    10.  Nel caso di mancata presentazione delle denunce di cui
  ai commi 8 e 9, nei termini previsti, si intendono confermati
  i prezzi concordati per l'anno precedente.
    11.  Per gli alberghi classificati 5 stelle lusso, 5 stelle
  e 4 stelle, e per i campeggi e le residenze
  turistico-alberghiere classificati 4 stelle, i prezzi sono
  liberi e le denunce devono essere presentate ai soli fini
  dell'osservanza delle norme concernenti la pubblicità dei
  prezzi.
    12.  Le denunce di cui ai commi 8, 9 e 11 sono presentate,
  secondo quanto previsto dalle leggi regionali, all'organo
  competente che le esamina tenuto conto:
        a)  delle variazioni dei costi di gestione e di ogni
  altro elemento utile al fine dell'accertamento del costo di
  produzione;
        b)  degli eventuali miglioramenti arrecati alle
  strutture ed ai servizi offerti, che non comportino
  cambiamento della classificazione.
    13.  L'organo competente può richiedere i dati e le
  informazioni inerenti agli elementi di costo, agli enti
  pubblici, ai fornitori, nonché alle imprese turistiche
  sottoposte al regime dei prezzi concordati, fatto salvo, in
  merito, il segreto d'ufficio secondo le disposizioni
  dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni
  concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
 
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  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
  gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'articolo 28 della
  legge 7 agosto 1990, n. 241.
    14.  L'organo competente determina i prezzi minimi e massimi
  in relazione al livello di classificazione delle strutture
  ricettive.
    15.  L'organo competente provvede a trasmettere alla giunta
  regionale, per la conseguente pubblicazione nel  Bollettino
  ufficiale  della regione l'elenco dei prezzi concordati.
    16.  I prezzi concordati sono definitivi dalla data di
  pubblicazione nel  Bollettino ufficiale  e vengono
  praticati a partire dai giorni indicati nei commi 8 e 9.
    17.  Le tabelle e i cartellini con l'indicazione dei prezzi
  delle strutture ricettive devono essere esposti in modo ben
  visibile nel locale di ricevimento degli ospiti ed in ciascuna
  camera ed unità abitativa".
    2.  Il regio decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154,
  convertito dalla legge 16 maggio 1932, n. 557, la legge 22
  dicembre 1932, n. 1723, la legge 25 aprile 1932, n. 406, il
  regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito
  dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, il regio decreto-legge 24
  ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 26 marzo 1936, n. 526 e il regio decreto-legge 23
  novembre 1936, n. 2469, convertito dalla legge 17 giugno 1937,
  n. 1112, relativi alla pubblicità dei prezzi degli alberghi,
  pensioni e locande, sono abrogati.
 
DATA=940929 FASCID=DDL12-1348 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1348 TOTPAG=0014 TOTDOC=0020 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=008 PAGFIN=0008 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=134800 00 FASCIDC=12DDL1348 SORTNAV=0134800 000 00000 ZZDDLC1348 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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