| 1. Dopo l'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è
inserito il seguente:
"Art. 7- bis. - (Norme sui prezzi per l'utilizzo
delle strutture ricettive). - 1. La determinazione dei
prezzi per l'uso delle strutture ricettive di cui all'articolo
6 è soggetta al regime dei prezzi concordati. I prezzi così
determinati sono soggetti a pubblicità.
2. Non sono soggette alla disciplina di cui al comma 1 le
case e gli appartamenti per le vacanze non gestiti da
imprenditori.
3. Le leggi regionali di attuazione debbono garantire la
effettiva partecipazione degli imprenditori interessati, al
procedimento di determinazione dei prezzi concordati. A tale
scopo, nella composizione degli organi competenti, deve essere
garantita la presenza di rappresentanti delle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. Le leggi regionali devono conformarsi ai princìpi
fissati dal presente articolo.
5. Gli organi competenti a determinare i prezzi concordati
sono composti da esperti in materia turistica e da
rappresentanti dei seguenti enti e associazioni:
a) imprese ricettive;
b) enti locali;
c) aziende di promozione turistica (APT) di cui
all'articolo 4;
d) associazioni di tutela dei consumatori e degli
utenti.
6. La composizione, le competenze e il funzionamento degli
organi e le modalità di nomina dei rappresentanti e degli
esperti sono disciplinati con legge regionale.
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7. Il procedimento di determinazione dei prezzi concordati
e di pubblicità dei prezzi così determinati è disciplinato con
legge regionale sulla base dei criteri fissati dal presente
articolo.
8. Entro il 15 novembre di ogni anno i soggetti autorizzati
alla gestione di imprese ricettive presentano le denunce dei
prezzi che intendono praticare a partire dal 1^ gennaio
dell'anno successivo.
9. Entro il 15 maggio di ciascun anno è consentita la
presentazione di una denuncia suppletiva, debitamente motivata
e documentata, a quelle imprese che abbiano presentato la
denuncia annuale nell'anno precedente e che intendano
praticare prezzi differenziati a decorrere dal 1^ giugno del
medesimo anno.
10. Nel caso di mancata presentazione delle denunce di cui
ai commi 8 e 9, nei termini previsti, si intendono confermati
i prezzi concordati per l'anno precedente.
11. Per gli alberghi classificati 5 stelle lusso, 5 stelle
e 4 stelle, e per i campeggi e le residenze
turistico-alberghiere classificati 4 stelle, i prezzi sono
liberi e le denunce devono essere presentate ai soli fini
dell'osservanza delle norme concernenti la pubblicità dei
prezzi.
12. Le denunce di cui ai commi 8, 9 e 11 sono presentate,
secondo quanto previsto dalle leggi regionali, all'organo
competente che le esamina tenuto conto:
a) delle variazioni dei costi di gestione e di ogni
altro elemento utile al fine dell'accertamento del costo di
produzione;
b) degli eventuali miglioramenti arrecati alle
strutture ed ai servizi offerti, che non comportino
cambiamento della classificazione.
13. L'organo competente può richiedere i dati e le
informazioni inerenti agli elementi di costo, agli enti
pubblici, ai fornitori, nonché alle imprese turistiche
sottoposte al regime dei prezzi concordati, fatto salvo, in
merito, il segreto d'ufficio secondo le disposizioni
dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
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approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'articolo 28 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
14. L'organo competente determina i prezzi minimi e massimi
in relazione al livello di classificazione delle strutture
ricettive.
15. L'organo competente provvede a trasmettere alla giunta
regionale, per la conseguente pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della regione l'elenco dei prezzi concordati.
16. I prezzi concordati sono definitivi dalla data di
pubblicazione nel Bollettino ufficiale e vengono
praticati a partire dai giorni indicati nei commi 8 e 9.
17. Le tabelle e i cartellini con l'indicazione dei prezzi
delle strutture ricettive devono essere esposti in modo ben
visibile nel locale di ricevimento degli ospiti ed in ciascuna
camera ed unità abitativa".
2. Il regio decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154,
convertito dalla legge 16 maggio 1932, n. 557, la legge 22
dicembre 1932, n. 1723, la legge 25 aprile 1932, n. 406, il
regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito
dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, il regio decreto-legge 24
ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 marzo 1936, n. 526 e il regio decreto-legge 23
novembre 1936, n. 2469, convertito dalla legge 17 giugno 1937,
n. 1112, relativi alla pubblicità dei prezzi degli alberghi,
pensioni e locande, sono abrogati.
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